Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine

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Il DEFR sopprime la zona riservata, d’ufficio o su richiesta del CERN, di un Cantone o di un Comune, se è stabilito che l’impianto progettato non verrà realizzato. Le decisioni di soppressione di una zona riservata sono pubblicate nei Comuni interessati.

Art. 31m

Gli allineamenti servono a impedire che la futura realizzazione di costruzioni e impianti del CERN i cui piani sono stati debitamente approvati venga ostacolata da costruzioni di terzi. I limiti sono più severi rispetto a quelli applicati alle zone riservate. Come per la procedura di approvazione dei piani, le autorità federali, i Cantoni e i Comuni vengono consultati preventivamente. Il rimando contenuto all’articolo 31g vale anche per la determinazione degli allineamenti. Gli allineamenti restano validi finché non vengono soppressi dal DEFR perché divenuti privi di oggetto.

Art. 31n

I motivi di ricorso usuali previsti dalla PA sono costituiti da a) la violazione del diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento), b) l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e c) l’inadeguatezza (esercizio scorretto del potere di apprezzamento). La limitazione del potere di cognizione stabilita al capoverso 1 (esclusione della censura dell’inadeguatezza e dell’esame dell’apprezzamento) rispetto alle regole generali è giustificata dallo status speciale del CERN che, in quanto organizzazione internazionale, gode di immunità e privilegi, e dal fatto che tale soluzione non ostacola in modo sproporzionato la ricerca e l’innovazione. D’altra parte, permette di consolidare un’unità di dottrina delle norme procedurali previste dalla LPRI (cfr. art. 13 cpv. 3 LPRI).

Art. 56

Questo articolo prevede la possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione inerenti, in particolare, alla procedura di approvazione dei piani, agli emolumenti relativi all’approvazione dei piani e al piano settoriale, nonché prescrizioni edilizie, al fine di proteggere le persone e l’ambiente (elenco non esaustivo).

Art. 57b

Questo articolo disciplina l’iter delle procedure in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica della LPRI. Le domande di approvazione dei piani sulle quali l’autorità cantonale non si è ancora pronunciata al momento dell’entrata in vigore della modifica e che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 31a capoverso 1 sono trasmesse al DEFR e trattate secondo le disposizioni della LPRI. Con la trasmissione di questi dossier dalla vecchia autorità competente a quella nuova a partire dall’entrata in vigore della LPRI modificata è possibile garantire lo stesso trattamento a tutti i dossier concernenti le costruzioni e gli impianti che implicano uno sviluppo territoriale del CERN o che rivestono un’importanza strategica per questa organizzazione.

5 Ripercussioni

La Confederazione promuove già oggi la ricerca scientifica e l’innovazione nel quadro del suo mandato costituzionale (art. 64 Cost.) e legislativo (LPRI). Il presente progetto mira a estendere le modalità di promozione esistenti nella LPRI attraverso la definizione di un piano settoriale federale e di una procedura di approvazione dei piani per determinati costruzioni e impianti del CERN.