Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine

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legge federale del 4 ottobre 196317 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi. Esistono due tipi di procedure di approvazione dei piani: ordinaria e semplificata. Entrambi i casi presuppongono una competenza federale. La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 31i) si applica in tre casi: per i progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili (lett. a), per le costruzioni e gli impianti la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente (lett. b) e, infine, per le costruzioni e gli impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi (lett. c). Le condizioni fissate alle lettere a, b, c non sono cumulative. Ciò corrisponde alla prassi in uso in altri settori di approvazione dei piani, come quelli delle ferrovie, delle strade nazionali e degli impianti di trasporto per mezzo di condotte. In caso di dubbio va però sempre applicata la procedura ordinaria (art. 31i cpv. 3). Come esempi di casi di applicazione della procedura semplificata si possono citare la modifica della barriera del sito recintato del CERN oppure la costruzione di un laboratorio destinato a essere sfruttato solo per un periodo non superiore a tre anni.

La procedura di approvazione dei piani, in particolare le disposizioni sull’apertura della procedura ordinaria e sull’applicazione della procedura semplificata, deve essere definita in una nuova ordinanza del Consiglio federale. A tal fine possono fungere da riferimento le disposizioni di altre ordinanze relative alle procedure di approvazione dei piani.

Art. 31j

Le disposizioni concernenti la procedura di stima e l’immissione in possesso anticipata riprendono le formulazioni usuali impiegate nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani.

Art. 31k

Cpv. 1

Questo capoverso definisce il limite di competenza tra il Cantone e la Confederazione per l’approvazione dei piani dei progetti del CERN. I progetti del CERN che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 31a capoverso 1 LPRI, ossia quelli che non implicano uno sviluppo territoriale del CERN e non rivestono un’importanza strategica, rimangono di competenza del Cantone. Quest’ultimo applica la procedura ritenuta adeguata secondo il diritto cantonale. In caso di dubbio sull’autorità competente, la decisione spetta all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

Cpv. 2

Secondo questo capoverso, il Cantone verifica la compatibilità delle costruzioni e degli impianti che autorizza con le procedure di approvazione dei piani in corso presso il DEFR. Il Cantone, essendo consultato dal DEFR in merito alle procedure di approvazione dei piani del Dipartimento, dispone della visione necessaria per assicurare l’assenza di incompatibilità tra i progetti che autorizza e le procedure del DEFR.

Cpv. 3

17 RS 746.1 12/16