Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine
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La legge introduce qui una modifica fondamentale, perché la legge vigente non conferiva finora alcuna competenza alla Confederazione. Dato che le procedure vengono ora riunite, la legge stabilisce espressamente che l’approvazione dei piani per le costruzioni o gli impianti che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 1 è di competenza esclusiva delle autorità federali. Quando, ad esempio, il DEFR approva una costruzione che presenta un carattere strategico ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1, esso regolamenta anche la gestione dei materiali di scavo, degli impianti dei cantieri e delle altre installazioni connesse a tali progetti.
Cpv. 3
La procedura di approvazione dei piani di costruzioni e impianti che implicano uno sviluppo territoriale del CERN o che rivestono un’importanza strategica per questa organizzazione non lascia spazio a un’autorizzazione cantonale o comunale. Il capoverso 3 lo precisa espressamente. La prima frase si riferisce all’aspetto formale della competenza esclusiva della Confederazione: la realizzazione di un impianto di competenza esclusiva della Confederazione non richiede alcun atto, come il rilascio di un’autorizzazione o l’adozione di un piano, da parte di un’autorità cantonale o comunale. La realizzazione di questi progetti non può dipendere dall’adozione di piani d’utilizzazione. La seconda frase sottolinea l’aspetto materiale della presa in considerazione del diritto cantonale. Quest’ultimo è considerato nella misura in cui non impedisce e non ostacola in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti di diritto federale. La nozione di «diritto cantonale» include anche i piani d’utilizzazione cantonali e comunali. Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPT si dovrà inoltre tenere conto dei piani direttori cantonali.
Cpv. 4
I progetti che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente devono essere oggetto di un piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 LPT. Quest’ultimo è uno strumento di pianificazione indispensabile, che deve consentire all’autorità competente per l’approvazione dei piani di scegliere un sito appropriato, ponderando tutti gli interessi in causa. In questo modo le parti interessate da un progetto possono affrontare i problemi fondamentali che esso pone in uno spirito di collaborazione e risolverli al più presto di comune accordo. Le procedure di approvazione dei piani vengono così semplificate. L’aggiunta dell’espressione «di principio» deve consentire di derogare in via eccezionale ai requisiti del piano settoriale, soprattutto quando appare palesemente irragionevole prevedere tale strumento per un unico progetto. In un caso del genere, l’adeguamento del progetto ai requisiti di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente deve essere esaminato nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, come previsto dalla LPT. Se per un dato progetto si deve modificare un piano settoriale, in generale la procedura richiesta viene attuata prima della procedura di approvazione dei piani. In alcuni casi particolari e motivati, può anche svolgersi parallelamente a quest’ultima.
Cpv. 5
Per i progetti di costruzioni e impianti del CERN va considerata la legislazione specifica in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio. Data la particolare ubicazione del sito del CERN sul territorio di due Stati con una frontiera in comune, si dovranno rispettare anche le prescrizioni applicabili in materia doganale. Questi progetti devono inoltre rispettare le norme tecniche riconosciute, come ad esempio le pertinenti norme dell’Associazione svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Tali norme tecniche, o «regole dell’arte», 10/16