Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L’ingresso, che finora conteneva soltanto un rimando all’articolo 64 Cost., è completato con un rimando all’articolo 81 Cost., in virtù del quale, nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

La modifica proposta si basa su due pareri dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 7 luglio 2020 e del 18 agosto 2021, nei quali sono state esaminate diverse questioni relative alla definizione di un piano settoriale, tra cui quella delle disposizioni costituzionali pertinenti che possono essere considerate nell’elaborazione di un piano settoriale per lo sviluppo territoriale e per i principali progetti del CERN.

Nel corso del suo esame l’UFG è dapprima giunto alla conclusione che l’articolo 75 Cost. (pianificazione del territorio) non bastava, da solo, come base per un piano settoriale. Inoltre, anche se l’articolo 13 LPT, fondato sull’articolo 75 Cost., costituisce la base legale che permette alla Confederazione di emanare piani settoriali, l’UFG ha ricordato che la Confederazione può emanare piani settoriali e autorizzare determinate costruzioni unicamente nei settori in cui dispone di una completa competenza normativa e che sono almeno in parte di sua pertinenza (il che esclude i settori di competenza esclusiva dei Cantoni).

L’UFG ha proseguito la sua analisi esaminando diversi settori che potevano essere presi in considerazione, in particolare quello della ricerca (art. 64 Cost.) e quello delle opere pubbliche (art. 81 Cost.). Ha quindi concluso che nel caso specifico era opportuno combinare le competenze previste da questi due articoli, interpretati in senso ampio, per motivare l’elaborazione di un piano settoriale federale per i progetti edilizi del CERN.

Con il presente progetto la Confederazione favorisce le possibilità di sviluppo territoriale del CERN in Svizzera attraverso la definizione di un piano settoriale e l’introduzione, nella LPRI, di una procedura di approvazione dei piani uniforme che rientra nelle sue competenze. Come spiegato al punto 1.3, il sostegno alla realizzazione dei progetti edilizi del CERN contribuisce alla promozione della ricerca e rappresenta effettivamente per la Svizzera un interesse pubblico. Oltre al suo notevole contributo per la scienza e l’innovazione, la presenza del CERN in Svizzera genera importanti ricadute economiche, soprattutto per la regione di Ginevra.

Art. 7 cpv. 1 lett. h

L’articolo 7 capoverso 1 LPRI elenca le attività intraprese dalla Confederazione per promuovere la ricerca e l’innovazione. La definizione di un piano settoriale ai sensi della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio al fine di sostenere lo sviluppo territoriale del CERN, nonché i suoi progetti di costruzioni e impianti che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente, completa l’elenco e costituisce un mezzo supplementare per promuovere la ricerca.

Art. 31a

Cpv. 1