Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine
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costituiscono il livello di requisiti minimo richiesto. Nella misura del possibile, i progetti devono andare oltre i requisiti minimi per orientarsi verso le migliori soluzioni e tecnologie disponibili.
Prima di prendere una decisione sulla pianificazione e la costruzione o la modifica di impianti, il DEFR esamina al più presto la compatibilità dei progetti di costruzioni e impianti del CERN con le normative ambientali. Devono essere oggetto di uno studio dell’impatto ambientale le costruzioni e gli impianti che potrebbero gravare notevolmente sull’ambiente. La procedura e i tipi di costruzioni e impianti da sottoporre a uno studio d’impatto potranno essere definiti in un’ordinanza del Consiglio federale nella quale siano stabiliti in particolare i valori soglia per l’assoggettamento a tale studio.
Art. 31b
La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA).
Il raggruppamento delle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione permette di pronunciarsi sulle opposizioni in materia di espropriazione al momento dell’approvazione dei piani. Soltanto il trattamento delle pretese avanzate avviene secondo una procedura distinta. Il raggruppamento delle procedure consente una semplificazione soprattutto per quanto riguarda le modalità di apertura della procedura. La procedura di espropriazione si applica solo a titolo sussidiario, quando non è possibile acquisire i diritti necessari mediante trattativa privata (in modo consensuale) o mediante rilottizzazione (ricomposizione particellare, ossia riorganizzazione fondiaria con ridistribuzione delle parcelle). Il progetto prevede che il diritto di espropriazione possa essere esercitato dal DEFR su richiesta del CERN (in tal caso l’indennizzo è a carico del CERN). Le disposizioni della LPRI relative alle procedure valgono come lex specialis, mentre quelle della LEspr si applicano a titolo complementare.
Art. 31c–31i
Gli articoli 31c–31i contengono precisazioni sulla procedura, che corrisponde ad altre procedure federali di approvazione dei piani. Essa comporta le seguenti disposizioni: apertura della procedura (art. 31c), picchettamento (art. 31d), parere dei Cantoni, pubblicazione e deposito della domanda – con la possibilità per i Cantoni e i Comuni interessati di esprimere il loro parere sui piani presentati – (art. 31e), opposizione (art. 31f), eliminazione delle divergenze (art. 31g), decisione di approvazione dei piani e durata di validità (art. 31h) e procedura semplificata (art. 31i). Il rimando contenuto all’articolo 31g permette di assicurare che la procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale sia conforme alle altre procedure di approvazione dei piani e che si basi sull’articolo 62b della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Grazie al raggruppamento delle procedure di espropriazione e di approvazione dei piani, al momento in cui approva i piani il DEFR decide anche in merito alle opposizioni in materia di espropriazione (art. 31h cpv. 1). La durata di validità dell’approvazione dei piani è fissata a tre anni (art. 31h cpv. 2). Questa durata, per la quale è possibile una proroga (art. 31h cpv. 3), si colloca a metà strada tra la durata di cinque anni prevista dalla LAsi, dalla LTMS e dalla Lferr, ad esempio, e quella di un anno prevista dalla
15 RS 172.021
16 RS 172.010 11/16