Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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quale i flussi di mezzi finanziari tra servizi della stessa collettività pubblica non sono da considerarsi sussidi e non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Critica/Richiesta 4: CDCF, EXPERTsuisse e Organo consultivo per l’IVA chiedono
che anche alle collettività pubbliche possa essere applicata, senza limitazioni, l’imposizione di gruppo.
Critica/Richiesta 5: EXPERTsuisse, l’Associazione delle Università Popolari Sviz-
zere e la FSEA chiedono che nell’OIVA venga precisato il concetto di formazione continua. L’interpretazione al momento decisamente troppo restrittiva adottata
dall’AFC ai fini dell’esclusione dall’applicazione dell’IVA deve essere avvicinata agli obiettivi originari per quanto concerne gli ambiti fuori dal campo IVA. Diversamente, sarebbero assoggettate all’IVA tante nuove modalità di formazione continua .
Critica/Richiesta 6: economiesuisse, Swissholdings, IG DHS, Organo consultivo per
l’IVA nonché USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) chiedono che nell’OIVA vengano specificati quali sono i prodotti destinati all’igiene mestruale facendo eventualmente ricorso anche alla formula contenuta nel rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione.
Critica/Richiesta 7: economiesuisse, CDCF, EXPERTsuisse, Organo consultivo per
l’IVA nonché USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) ritengono sia necessario disciplinare le prestazioni nell’ambito del coordinamento delle cure (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA) nell’OIVA e propongono una possibile formulazione per un nuovo articolo 35a.
Critica/Richiesta 8: economiesuisse, EXPERTsuisse, Organo consultivo per l’IVA
nonché USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) propongono di spiegare all’interno dell’OIVA il significato dei termini «agenzia di viaggio», «prestazioni delle agenzie di viaggio» e «prestazioni di servizi connesse delle agenzie di viaggio». Tali spiegazioni dovrebbero garantire che la nuova disposizione derogatoria possa essere ampiamente applicata e che venga eliminato il problema della differenziazione tra intermediazione di viaggio in nome proprio o per terzi.
Critica/Richiesta 9: economiesuisse, EXPERTsuisse, Organo consultivo per l’IVA
nonché USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) chiedono che a livello di ordinanza vengano inseriti gli elementi principali dell’articolo 93 capoverso 1bis n-LIVA (fallimenti a catena), così da impostarne l’attuazione prevista.
Critica/Richiesta 10: economiesuisse, EXPERTsuisse, Organo consultivo per l’IVA,
mwstnetzwerk nonché USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) lamentano che l’applicazione dell’imposta sull’acquisto al commercio dei diritti di emissione prevista dalla n-LIVA rappresenta un’importante ingerenza nella sistematica dell’IVA, perché in tal modo viene introdotto un quarto strumento per la riscossione dell’imposta senza stabilire che in questi casi non trova applicazione l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In questo modo, quindi, in futuro ogni transazione sarebbe assoggettata due volte all’imposta. Questo problema non potrebbe essere risolto a livello di ordinanza in quanto non è presente una base legale sufficiente e, di conseguenza, si creerebbe un’incertezza giuridica ancora maggiore. Al momento dell’entrata in vigore delle modifiche alla LIVA, quindi, sarebbe necessario stabilire che le modifiche all’articolo 1 capoverso 2 lettera b n-LIVA così come quelle all’articolo 45 capoverso 1 lettera e n-LIVA entreranno in vigore successivamente. L’entrata in vigore sarebbe possibile soltanto una volta corretto l’errore in occasione della prossima modifica alla LIVA.
Critica/Richiesta 11: economiesuisse, Organo consultivo per l’IVA nonché USI e di-
gitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) fanno presente che nell’OIVA dovrebbe essere stabilito quando l’AFC possa sollevare i contribuenti esteri dall’obbligo di designazione di una rappresentanza fiscale.