Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Digitalswitzerland, economiesuisse (tramite il rimando al parere di digitalswitzerland) e Riniger SA si dichiarano favorevoli all’equiparazione dei gestori delle piattaforme nazionali e esteri. Tuttavia, a loro avviso, l’avamprogetto creerebbe disparità tra i canali di vendita fisici e quelli digitali. Le vendite C2C effettuate attraverso una piattaforma elettronica sarebbero infatti imponibili e questo ridurrebbe quindi l’attrattiva di tali piattaforme.

L’usam, die IG DHS, EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA ritengono che le disposizioni previste non siano complete. A loro avviso, infatti, non è del tutto chiaro se le prestazioni concordate effettivamente tra la piattaforma e il venditore siano rilevanti ai fini dell’IVA o se rientrino nella finzione creata dalla legge.

Il fatto che le piattaforme non possano né applicare l’imposizione dei margini né dedurre l’imposta precedente fittizia è accolto con favore da Swiss Retail Federation.

economiesuisse, l’usam, SwissHoldings, IG DHS, EXPERTsuisse, l’Organo consultivo per l’IVA, Riniger SA, TX Group SA, Swiss Marketplace Group nonché l’USI e digitalswitzerland (tramite il rimando al parere di economiesuisse) ritengono che l’imposizione dei margini e la deduzione dell’imposta precedente fittizia nei rapporti C2C e C2B siano misure irrinunciabili e corrette anche dal punto di vista della sistematica legislativa. In questo modo verrebbe infatti garantita la stessa imposizione dei beni indipendentemente dal canale di vendita scelto.

SVP, Swissholdings e IG DHS accolgono con favore il fatto che l’impresa di vendita per corrispondenza possa corrispondere l’imposta sull’importazione al posto della piattaforma attraverso la quale sono stati venduti i beni.

3.1.7 Riduzione dell’imposta precedente in caso di disavanzo d’esercizio (art. 75)

Il Cantone ZG, la CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, Swissholdings, EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA si dichiarano favorevoli alla sostituzione del termine «cifra d’affari complessiva» con «entrate complessive». Tuttavia ritengono che non sia sufficientemente chiaro che per la determinazione delle entrate complessive si debba tenere conto di tutte le non controprestazioni. Secondo TREUHAND|SUISSE la nuova formulazione non migliora in alcun modo la precedente ed è in linea con la prassi attuale. Il Centre Patronal non contesta il modello di calcolo, ma vorrebbe che in caso di percepimento di sussidi a copertura di un disavanzo d’esercizio fosse possibile una deduzione dell’imposta precedente.

3.1.8 Rendiconto annuale (art. 76a –76d)

Il Cantone BS, TREUHAND|SUISSE, KMU-Forum e pharmaSuisse accolgono con favore la misura proposta. Il Centre Patronal è favorevole alla possibilità di aderire al rendiconto annuale, ma vorrebbe che questa opportunità fosse estesa anche ad altre imprese attraverso un innalzamento del limite alla cifra d’affari.

Veb.ch si oppone al rendiconto annuale perché, a suo avviso, questo aumenterebbe i ritardi nella tenuta della contabilità. Il Cantone ZG, la CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, Swissholdings, EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA chiedono che un’impresa che nel corso dell’anno è stata registrata come contribuente senza aver scelto il rendiconto annuale, possa passare a tale metodo di rendiconto fin dall’inizio del periodo fiscale successivo. A loro avviso è incomprensibile il motivo per cui un contribuente in alcuni casi debba aspettare oltre dodici mesi prima di poter effettuare il passaggio (art. 76a cpv. 3). TREUHAND|SUISSE ritiene che l’attuazione dell’articolo 76c capoverso 2 sia troppo complessa, in particolare la regola del 50 per cento e del 35 per cento. I contribuenti avrebbero non poche difficoltà a rispettare queste regole e correrebbero concretamente il rischio di perdere il diritto al rendiconto annuale senza una reale motivazione. Inoltre, anche per l’AFC sarebbe complicato monitorare e controllare il rispetto di tali disposizioni.