Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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I restanti partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito alle modifiche riguardanti l’imposizione di gruppo (economiesuisse, Organo consultivo per l’IVA, usam, EX-PERTsuisse, USI e digitalswitzerland [tramite rimando al parere di economiesuisse]) hanno espresso giudizi critici. È stato criticato l’obbligo di ricorso al portale, perché si ritiene che non siano rari i casi che non possono essere riportati adeguatamente all’interno di un portale rigidamente standardizzato. In aggiunta esiste il diritto alla registrazione come gruppo d’imposizione e come membro di un gruppo d’imposizione e la LIVA non stabilisce che sia necessaria un’autorizzazione. In tutti gli articoli concernenti l’imposizione di gruppo, quindi, il termine «autorizzazione» dovrebbe essere cancellato.
3.1.3 Sussidi: termine entro il quale è possibile designare i mezzi finanziari come sussidi (art. 29)
AR, SG, UR, TI, ZH e TREUHAND|SUISSE accolgono con favore l’introduzione di un termine per la designazione, perché questo assicurerebbe la certezza del diritto. Tale termine è giudicato adeguato.
Il Cantone ZG, la CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, l’usam, l’Organo consultivo per l’IVA, EXPERTsuisse, SwissHoldings e l’Università di Ginevra fanno notare che il termine non avrebbe alcuna base legale, eluderebbe le disposizioni del legislatore e limiterebbe in modo significativo i vantaggi. Nella stragrande maggioranza dei casi, soltanto al momento di un controllo su una persona che ha ricevuto dei mezzi finanziari bisognerebbe capire se quel determinato flusso possa o meno essere considerato un sussidio.
Il Cantone ZG, la CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, l’usam, l’Organo consultivo per l’IVA, EXPERTsuisse, SwissHoldings e l’Università di Ginevra avvertono che le diverse collettività pubbliche adottano nomi anche molti diversi per designare i flussi di mezzi finanziari di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Sarebbe pertanto necessario riformulare di conseguenza l’articolo 29 capoverso 1.
Il Centre Patronal chiede inoltre lo stralcio della lettera c concernente i contributi per la ricerca, che a suo avviso non dovrebbero essere considerati sussidi.
3.1.4 Nuove professioni rientranti tra le professioni mediche e sanitarie (art. 35)
Il Cantone VD e pharmaSuisse accolgono con favore l’inserimento di psicologi, farmacisti e optometristi nell’elenco degli appartenenti alle professioni mediche e sanitarie. La FSP accoglie con favore il fatto che gli psicologi siano considerati persone che svolgono professioni mediche e sanitarie.
3.1.5 Definizione di responsabile di una fondazione (art. 38)
La CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA fanno notare che la formulazione proposta sarebbe troppo restrittiva e potrebbe quindi avere effetti non adeguati. In alcuni casi, infatti, secondo quanto riportato dai suddetti partecipanti, gli atti costitutivi stabilirebbero che i nuovi organi debbano essere nominati dal consiglio di fondazione precedente. Ma esistono anche casi in cui gli organi sarebbero istituiti da una commissione composta da più persone, alcune delle quali potrebbero non essere una collettività pubblica. A loro avviso sarebbe quindi necessario aggiungere un «segnatamente» nel capoverso 2bis, in modo tale che questa formulazione non sia da considerarsi esaustiva.
3.1.6 Imposizione delle piattaforme (art. 48e, 63, 111a, 118 e 120)
Il CantoneVS e il Centre Patronal in generale accolgono con favore l’imposizione delle piattaforme.