Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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Critica/Richiesta 12: il Cantone TI chiede che il Consiglio federale stabilisca
nell’OIVA a quali condizioni possano essere attuate le misure di cui all’articolo 79a capoverso 3 n-LIVA, in quanto a suo avviso le misure sono particolarmente incisive.
Critica/Richiesta 13: La Posta chiede di precisare nell’OIVA che l’UDSC procede
agli atti concreti d’attuazione connessi con le misure amministrative di cui all’articolo 79a n-LIVA. Se tali atti concreti d’attuazione devono essere eseguiti dai dichiaranti doganali e dalla Posta, le relative spese dovranno essere loro rimborsate.
Critica/Richiesta 14: EXPERTsuisse e Organo consultivo per l’IVA fanno notare che,
in occasione dell’ultima revisione parziale del 2018, l’articolo 62 OIVA per errore non era stato adeguato. A loro avviso dal 2018 non è più prescritto che i beni debbano essere usati.
Critica/Richiesta 15: EXPERTsuisse e Organo consultivo per l’IVA si appellano al
legislatore affinché in occasione della prossima revisione della LIVA i limiti per l’applicazione del metodo delle aliquote saldo di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA vengano notevolmente ridotti a poche centinaia di franchi della cifra d’affari.
Critica/Richiesta 16: l’UDC chiede che la totalità delle misure adottate al momento
dell’attuazione portino a un effettivo sgravio dell’onere amministrativo per le imprese interessate e che venga regolarmente verificata la loro efficacia.