Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine

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Abbreviazione dei termini per il passaggio al metodo delle aliquote forfetarie

I Cantoni LU, SG, UR, ZH, FDK (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), e l’UCS accolgono con favore la riduzione a un anno del termine per il passaggio alle aliquote forfetarie, in quanto ciò migliorerebbe la flessibilità.

EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA respingono l’abbreviazione dei termini per il passaggio. La CDCF e l’UCS fanno notare, inoltre, che consentire il passaggio soltanto dopo «un intero periodo fiscale» violerebbe il principio dell’uguaglianza giuridica.

Aliquote forfetarie

Il Cantone UR è favorevole alla misura proposta.

Secondo la CDCF (così come tramite il rimando al parere della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA, il fatto che si debba ottenere preventivamente un’autorizzazione delle aliquote forfetarie quando ogni attività deve essere conteggiata all’aliquota forfetaria determinante è un controsenso. Inoltre, a loro avviso, non è molto chiaro che nel caso delle aliquote forfetarie non vale la regola del 10 per cento. Tale punto dovrebbe essere esplicitato in modo inequivocabile all’interno dell’OIVA.

Imposta sull’acquisto

Il Cantone UR è favorevole allo stralcio della disposizione che fa sì che la regola relativa alla rendicontazione dell’imposta sull’acquisto per i contribuenti che applicano le aliquote saldo sia valida anche per chi applica le aliquote forfetarie. Nessun altro partecipante alla consultazione ha espresso esplicitamente il proprio parere in merito.

3.1.10 Procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti (art. 104a)

I Cantoni VD, TI e veb.ch accolgono con favore l’introduzione della procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti di importo superiore a 15 000 franchi. Secondo il Cantone TI questa sarebbe una misura valida per favorire i pagamenti tramite conto bancario o postale e quindi garantire l’imposizione delle prestazioni. Secondo veb.ch in questo modo la Svizzera, in qualità di piazza economica internazionale, favorirebbe la gestione attenta e la trasparenza delle transazioni in contanti.

economiesuisse nonché l’UCS e digitalswitzerland (così come tramite il rimando al parere di economiesuisse) ritengono che questa misura non sia necessaria. Per TREUHAND|SUISSE non sarebbe uno strumento adeguato alla lotta alle perdite fiscali. A suo avviso in questo modo il rischio verrebbe scaricato sui destinatari della prestazione, in quanto potrebbe essere loro negato il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Tale regola, inoltre, sarebbe contraria al principio del libero apprezzamento delle prove. EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA lamentano la mancanza di una base legale sufficiente. Si tratta di una richiesta legittima, pertanto la questione dovrebbe essere risolta a livello di legge. Anche perché, a loro avviso, questo comporterebbe una serie di problemi, in particolare nei casi in cui sono coinvolti contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie. SwissHoldings ritiene che la misura proposta sia estremamente inefficiente perché provocherebbe danni collaterali eccessivi. Inoltre solleva dubbi sull’applicabilità della norma di delega di cui all’articolo 38 capoverso 2 LIVA.

3.1.11 Procedura elettronica (art. 123)

I Cantoni AG, BS, TG e VD accolgono con favore l’obbligo di utilizzo del portale elettronico nell’ottica dell’ulteriore digitalizzazione. Il Cantone ZG in generale è favorevole, ma a suo avviso dovrebbe essere garantito che, in caso di problemi tecnici, il contribuente non sia svantaggiato, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei termini e il soddisfacimento degli obblighi di collaborazione.

EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA dichiarano di essere contrari a un obbligo assoluto di utilizzo del portale. Attraverso un registro della disponibilità pubblicamente