Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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avviso, infatti, non è del tutto chiaro se le prestazioni concordate effettivamente tra la piattaforma e il venditore siano rilevanti ai fini dell’IVA o se rientrino nella finzione creata dalla legge. A loro avviso, inoltre, mancherebbe una base legale che stabilisca se la piattaforma può figurare come importatore nell’ambito della procedura di importazione.
Critica/Richiesta 3: per quanto concerne il nuovo articolo 63 capoverso 3 lettera c
OIVA, EXPERTsuisse e Organo consultivo per l’IVA si chiedono se il rimando all’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettera e LIVA abbia senso dal momento che
quest’ultimo si basa a sua volta sull’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettera c LIVA, che però non è riportato nell’elenco di cui al nuovo articolo 63 capoverso 3 lettera c OIVA.
Critica/Richiesta 4: per quanto concerne l’articolo 79a n-LIVA, che in determinate
circostanze prevede la distruzione della spedizione, il kf chiede misure a favore dei consumatori, in quanto sarebbero loro a subire i danni maggiori. Prima che l’AFC possa ordinare la distruzione della merce, secondo il kf dovrebbe essere avviato un procedimento penale contro il fornitore. Inoltre, l’AFC dovrebbe mettere tempestivamente a disposizione online un elenco pubblico delle imprese a cui è stato inflitto il divieto di importazione. L’elenco dovrebbe essere facilmente reperibile e le imprese e i prodotti interessati dovrebbero essere descritti in modo tale che possano essere facilmente riconosciuti.
Critica/Richiesta 5: Swissholdings e IG DHS ritengono che sia necessario un ade-
guamento delle disposizioni di legge relative all’obbligo di imposta sull’importazione se la piattaforma è assoggettata a tale imposta. Dal punto di vista del diritto civile, infatti, la piattaforma non può essere considerata né il venditore né l’acquirente della merce, pertanto secondo la prassi amministrativa e la giurisprudenza non può essere ritenuta l’«importatrice». Allo stesso modo, a loro avviso, non rientrerebbe neppure nell’ampio gruppo di possibili debitori della tassa di cui all’articolo 51 capoverso 1 LIVA e all’articolo 70 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0).
Critica/Richiesta 6: La Posta chiede che nell’OIVA venga chiarito in che modo deb-
bano essere trattate le spedizioni nel caso in cui sia la piattaforma che l’impresa di vendita per corrispondenza che ha venduto attraverso la piattaforma siano assoggettate all’imposta. A suo avviso dovrebbe essere indicata la procedura corretta da seguire per la tassazione di queste spedizioni e quale soggetto debba essere considerato come importatore in questi casi.
3.2.6 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di disavanzo d’eser-
cizio (art. 75)
Critica/Richiesta 1: il Cantone ZG, la FDK (così come tramite il rimando al parere
della CDCF: BL, GR, NW, SH, SO, VD, TI), l’UCS, l’usam, Swissholdings,
EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA lamentano il fatto che non sia sufficientemente chiaro che per la determinazione delle entrate complessive si debba tenere conto di tutte le non controprestazioni. Sarebbe dunque necessario riformulare di conseguenza l’articolo 75 capoverso 3.
Critica/Richiesta 2: il Centre Patronal non contesta il modello di calcolo, ma vor-
rebbe che in caso di percepimento di sussidi a copertura di un disavanzo d’esercizio fosse possibile una deduzione dell’imposta precedente.
Critica/Richiesta 3: TREUHAND|SUISSE chiede che la disposizione sia adeguata
alla DTF 2C_2/2022 (i contributi o un’eventuale copertura del deficit da parte di un servizio a favore di un altro servizio della stessa collettività pubblica non devono essere considerati sussidi ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA, pertanto non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente).