Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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1 Situazione iniziale
Nella votazione finale del 16 giugno 2023, le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente.
Con la revisione parziale della LIVA viene data attuazione segnatamente a diversi interventi parlamentari, come la mozione Vonlanthen 18.3540 “Assoggettare all’IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall’estero verso la Svizzera”, la mozione della CET-S 16.3431 “Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati” e le mozioni Stöckli 18.4194 e von Siebenthal 18.4363 “Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri”.
Viene inoltre introdotto il rendiconto annuale al fine di ridurre l’onere amministrativo delle imprese. In seguito a queste modifiche di legge anche la relativa ordinanza sull’IVA deve essere adeguata.
Il Consiglio federale coglie pertanto l’occasione per apportare anche ulteriori modifiche in altri ambiti non collegati alla revisione della legge. Nello specifico, vengono completamente rielaborati il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie. Inoltre, d’ora in avanti per determinati atti è prescritto unicamente l’utilizzo del portale elettronico.
2 Consultazione
2.1 Procedura di consultazione
Il 25 ottobre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell’OIVA. La consultazione è terminata l’8 febbraio 2024.
L’elenco dei partecipanti alla consultazione (comprese le abbreviazioni) è riportato nell’allegato.
2.2 Punti essenziali del progetto
La presente revisione parziale dell’OIVA reca le disposizioni di esecuzione relative alla revisione parziale della LIVA in materia di imposizione delle piattaforme, rendiconto annuale,
sussidi e collaborazione tra collettività pubbliche, così come adeguamenti dell’ordinanza che non hanno a che fare con la revisione parziale della legge e relativi segnatamente ai metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie e all’ampliamento dell’obbligo di utilizzo del portale.
Con i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie scelti su base volontaria, l’onere di imposta precedente tipico del settore viene considerato in modo forfettario. L’imposta sul valore aggiunto pagata dalle imprese sulle proprie spese, la cosiddetta imposta precedente, non deve essere registrata a parte. In questo modo l’onere amministrativo delle imprese si riduce e quelle con un aggravio fiscale di imposta precedente inferiore alla media ne traggono un vantaggio anche in termini finanziari. Per ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza e di una riduzione delle entrate fiscali, originariamente soltanto le imprese con una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi potevano applicare il metodo delle aliquote saldo. Tuttavia, per permettere a un maggior numero di imprese di approfittare delle semplificazioni, il legislatore ha innalzato il limite della cifra d’affari portandolo nel 2010 a 5 milioni di franchi. Tale intervento ha dunque aumentato anche il rischio di distorsioni della concorrenza e di una riduzione delle entrate fiscali. La presente modifica all’ordinanza dovrebbe ridurre le possibilità di pianificazione fiscale offerte dal metodo delle aliquote saldo e da quello delle aliquote forfetarie e riportare l’attenzione in particolar modo sul rendiconto semplificato. Per evitare passaggi da un metodo di rendiconto all’altro effettuati principalmente per motivi finanziari, ora al momento del passaggio sono previste correzioni della deduzione dell’imposta