Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 22 pagine
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accessibile, l’AFC dovrebbe tenere traccia dei periodi di tempo esatti durante i quali è stato possibile un accesso illimitato al portale. Tale registro dovrebbe essere mantenuto accessibile pubblicamente per almeno dieci anni dal momento della registrazione del periodo di disponibilità. economiesuisse sostiene che queste disposizioni dovrebbero essere concretizzate, ma non specifica sotto quale punto di vista.
3.1.12 Ulteriori elementi del progetto posto in consultazione
Le misure riportate di seguito non sono state contestate oppure nessuno ha espresso un parere in merito:
esclusione della possibilità di deduzione dell’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di oro ai sensi dell’articolo 63 capoverso 3 lettera c;
esclusione della possibilità di deduzione dell’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di oggetti da beneficiari ai sensi della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) (art. 63 cpv. 3 lett. e);
la disposizione attraverso la quale viene stabilito da quando a una piattaforma o un’impresa di vendita per corrispondenza, contro la quale è stata disposta una misura di cui all’articolo 79a LIVA, può essere concessa la procedura di riporto del pagamento (art. 118 cpv. 1bis);
la disposizione attraverso la quale viene stabilito da quando a una piattaforma o a un’impresa di vendita per corrispondenza, contro la quale è stata disposta una misura di cui all’articolo 79a LIVA, può essere revocata l’autorizzazione all’applicazione della procedura di riporto del pagamento (art. 120 cpv. 2);
la modifica dell’articolo 150, necessaria in quanto l’assoggettamento volontario all’imposta delle prestazioni a beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 143 capoverso 2 lettera a non deve più essere autorizzato dall’AFC;
la modifica dell’articolo 151 capoverso 2, in base alla quale le imprese con sede all’estero, che sono esentate dall’assoggettamento unicamente per le prestazioni escluse, non hanno diritto al rimborso dell’imposta;
la modifica dell’articolo 155 capoverso 1, in base al quale per il rimborso dell’imposta non è più obbligatorio presentare gli originali delle fatture;
la disposizione transitoria dell’articolo 166d.
EXPERTsuisse e l’Organo consultivo per l’IVA respingono la disposizione transitoria dell’articolo 166e perché sono contrarie alle modifiche concernenti i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie.
3.2 Critiche e richieste principali dei partecipanti alla procedura di consultazione
3.2.1 Modifiche relative all’imposizione di gruppo
Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (usam, Swissholdings, Expertsuisse, Organo consultivo per l’IVA) sono contrari all’introduzione di un obbligo di ricorso al portale perché nella prassi non sono rari i casi che non possono essere riportati adeguatamente all’interno di un portale rigidamente standardizzato.
Critica/Richiesta 2: in svariati pareri (Cantone ZG, CDCF, EXPERTsuisse, Organo consultivo per l’IVA) viene criticato il fatto che sarebbe necessaria un’autorizzazione, nonostante l’applicazione dell’imposizione di gruppo sia un diritto dei contribuenti.