Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo
ORRPChim
ganizzazione. In questo caso, l’organizzazione di categoria disciplina il finanziamento di raccolta, trasporto e riciclaggio. I fabbricanti di pile per autoveicoli e industriali esentati dalla tassa sono tenuti a coprire tutti i costi di smaltimento secondo il numero 6.1 capoverso 3.
Nel numero 5.2 capoverso 2bisviene ora inserita una deroga rispetto all’obbligo di ripresa gratuita ai sensi del capoverso 2: in caso di pile industriali gravemente danneggiate, i commercianti possono addebitare ai consumatori i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento. Le pile industriali possono per esempio subire gravi danni meccanici a causa di un incendio, un incidente, un allagamento o per motivi simili. Un grave danno di tipo meccanico si verifica per esempio quando l’alloggiamento della pila è rotto o spezzato o quando la pila si deforma in modo evidente. Poiché le pile industriali gravemente danneggiate possono facilmente prendere fuoco, devono essere trasportate e conservate nel rispetto di particolari requisiti di sicurezza. I commercianti possono addebitare ai consumatori i costi supplementari dimostrabili, che non sono coperti come indennità dalla TSA. Le lavorazioni e i trattamenti ulteriori che hanno comportato costi di smaltimento supplementari devono essere elencati in modo chiaro nel conteggio al consumatore. Ciò vale anche per le pile per industriali esentate dalla tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.1 capoverso 3 ORRPChim. Permane l’obbligo di ripresa secondo il numero 5.2 capoverso 2 ORRPChim.
Non rientrano nell’obbligo di ripresa gratuita le pile per autoveicoli e industriali che sono già state smontate. Chi smonta pile per autoveicoli e industriali e ne rigenera delle parti è tenuto a smaltire le parti restanti della pila a proprie spese, nel rispetto dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
Numero 6.1 capoverso 3 lettera c [nuova lettera]
Qualora i fabbricanti di pile per autoveicoli o industriali, nonché di veicoli e apparecchi contenenti pile per autoveicoli e industriali, intendano farsi esentare dall’obbligo della tassa, devono presentare una domanda completa all’organizzazione incaricata dalla Confederazione. Tale organizzazione pubblica tempestivamente sul proprio sito web schede informative sui dati necessari per una domanda completa. Attualmente l’ordinanza non specifica alcun termine massimo entro il quale possa essere presentata una domanda di esenzione per l’anno successivo.
Al fine di garantire la certezza della pianificazione, sia per l’organizzazione privata sia per i richiedenti, dovrà ora essere introdotto un termine per la presentazione delle domande. A tale scopo, il numero 6.1 capoverso 3 viene integrato con una nuova lettera nella quale è indicato che la domanda completa di esenzione per l’anno successivo deve essere presentata entro il 31 luglio. Le domande incomplete o presentate oltre il termine non saranno più prese in considerazione per l’anno successivo.
Numero 6.3 capoversi 1 e 2
Capoverso 1: secondo l’ordinanza vigente, le parti assoggettate alla tassa devono notificare ogni anno all’organizzazione privata, tra l’altro, il tenore di sostanze nocive delle pile soggette alla tassa immesse sul mercato. Rispetto al passato, però, oggi le pile non contengono quasi più sostanze nocive critiche. Pertanto, nella pratica, l’organizzazione incaricata chiede informazioni sul tenore di sostanze nocive delle pile solo in caso di dubbio. Il diritto deve dunque essere adattato alla pratica. In futuro non sussisterà più l’obbligo di notificare sistematicamente il tenore di sostanze nocive. Qualora le sostanze nocive nelle pile tornino ad aumentare o costituiscano un problema ambientale, l’organizzazione privata potrà modificare le prescrizioni in modo da ripristinare l’obbligo di notifica del tenore di sostanze nocive.
Capoverso 2: analogamente alla regolamentazione per le pile soggette alla tassa, anche i fabbricanti esentati dall’obbligo della tassa non dovranno più notificare sistematicamente all’organizzazione privata il tenore di sostanze nocive delle pile.
Secondo l’ordinanza vigente, la notifica delle pile immesse sul mercato nell’anno precedente deve avvenire entro il 31 marzo. Tuttavia, tale termine non tiene conto della registrazione per
10/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275