Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo
ORRPChim
1 Introduzione
Dopo il respingimento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d’azione per il rinnovamento dell’economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l’altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell’UE per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’utilizzazione di tali prodotti.
L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) disciplina in 36 allegati l’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego.
La continua evoluzione della legislazione EU in materia di prodotti chimici rende necessario un adeguamento costante dell’ORRPChim. A tale riguardo è ora in corso una revisione del regolamento (UE) n. 517/2014 [1] che contiene disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra e si pone l’obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze. Il progetto di regolamento della Commissione europea dell’aprile 2022 prevede pertanto, accanto a un’ulteriore restrizione delle quote di importazione (che in Svizzera non esistono in questa forma), anche un certo inasprimento delle norme riguardanti l’immissione in commercio di apparecchiature che funzionano con gas fluorurati a effetto serra (ad es. impianti di refrigerazione e pompe di calore). Con l’attuale revisione dell’allegato 2.10 ORRPChim concernente i prodotti refrigeranti stabili nell’aria, si intende garantire che in Svizzera vigano norme analoghe a quelle dell’UE.
Un’ulteriore necessità di intervento deriva dagli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali, tra cui in particolare il Protocollo di Montreal (RS 0.814.021 [2]). Secondo il suo 5° emendamento (il cosiddetto «emendamento di Kigali»; RS 0.814.021.5), ratificato dalla Svizzera il 7 novembre 2018, gli Stati industrializzati ratificanti sono tenuti a ridurre entro il 2036 il consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati al 15 per cento del valore di partenza. Gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati hanno un forte effetto serra e rappresentano la parte più cospicua dei prodotti refrigeranti stabili nell’aria.
Infine, anche i più recenti sviluppi nello stato della tecnica suggeriscono un inasprimento della normativa. In particolare, le regolamentazioni oggi vigenti si basano su uno stato della tecnica rilevato nel 2017 dopo aver sentito il settore. Il presente progetto poggia invece su una consultazione del settore realizzata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nell’estate e autunno del 2022.
In tale contesto, il progetto contiene adeguamenti delle prescrizioni esistenti come pure nuove prescrizioni sui prodotti refrigeranti stabili nell’aria.
Inoltre, nell’allegato 2.15 ORRPChim vengono adattate le norme in materia di pile. Negli ultimi anni, le sostanze nocive presenti nelle pile sono nettamente diminuite. Al loro interno si trovano però materie prime esauribili come per esempio cobalto, zinco, nichel, litio ecc. che devono essere recuperate.
Un’attuazione uniforme dell’ORRPChim è auspicabile in particolare alla luce della quantità crescente di batterie di trazione impiegate per la propulsione delle auto elettriche, così come dell’esenzione dei fabbricanti di veicoli dall’obbligo della tassa. Con le modifiche proposte, si intende adattare l’ORRPChim alla prassi corrente per la gestione della tassa di smaltimento anticipata (TSA). Le regolamentazioni dovranno essere precisate al fine di assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e di garantire un’attuazione uniforme.
3/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275