Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

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4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Le norme per l’immissione sul mercato di apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria sono integrate con divieti specifici che rispecchiano i progressi nello stato della tecnica (n. 2.1). Sono inoltre previste deroghe per applicazioni specifiche, per le quali secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo (n. 2.2). Lo stato attuale della tecnica è stato determinato in via preliminare nell’ambito di consultazioni con il settore e sarà in gran parte recepito nel diritto vigente con effetto dal 1° gennaio 2025. Alcune norme entreranno in vigore in un secondo momento. A causa delle numerose modifiche apportate, nel progetto di revisione i numeri 2.1 e 2.2 si presentano sotto forma di nuova versione. Di seguito sono illustrati i singoli adeguamenti del contenuto di questi numeri:

• apparecchi e impianti mobili con prodotti refrigeranti stabili nell’aria finora non regolamen-

tati (n. 2.1 cpv. 2): il capoverso riformulato contempla ora in aggiunta apparecchi per il riscaldamento di locali (lett. b), per il raffreddamento e il riscaldamento di processi (lett. c) e impianti di climatizzazione per l’impiego in veicoli ferroviari e battelli (lett. d). Anche per le nuove applicazioni introdotte si applica la deroga esistente secondo il numero 2.2 capoverso 3;

• impianti stazionari per il raffreddamento degli edifici con prodotti refrigeranti stabili nell’aria

(n. 2.1 cpv. 3 lett. a): il valore limite per la potenza di raffreddamento deve essere ridotto da 400 a 200 kW e quello per il potenziale di effetto serra1 del prodotto refrigerante da 1500 a 750 (n. 1 e 3). Per gli impianti di climatizzazione a split con una potenza di raffreddamento pari al massimo a 12 kW, il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante dovrà attestarsi a 150 a partire dal 1° gennaio 2027, in linea con il progetto di regolamento (UE) n. 517/2014 («regolamento sui gas fluorurati»), a condizione che con tale prodotto refrigerante possano essere rispettate le norme di sicurezza (n. 4 in combinato disposto con il n. 2.2 cpv. 6). Sempre dal 1° gennaio 2027 dovrà entrare in vigore un divieto per gli impianti con una potenza di raffreddamento pari al massimo a 7 kW, la cui installazione in loco con prodotti refrigeranti non stabili nell’aria è possibile secondo direttive tecniche (p. es. protezione antincendio) e giuridiche (p. es. protezione fonica) (n. 2 in combinato disposto con il n. 2.2 cpv. 5). Queste norme tengono conto del fatto che oggi esistono alternative con prodotti refrigeranti non stabili nell’aria per i grandi impianti destinati ad applicazioni industriali e per i piccoli impianti, mentre per la fascia di potenza intermedia non ve ne sono ancora;

• impianti stazionari per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari e

merci deperibili (n. 2.1 cpv. 3 lett. b): i valori limite per la potenza di raffreddamento devono essere ridotti da 30 kW a 8 kW (freddo negativo e surgelazione, n. 1) e da 40 kW a 15 W (freddo positivo, n. 2). Il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante deve essere ridotto da 1500 a 750 per il freddo positivo e negativo (n. 4). Queste norme riguardano anche il freddo positivo e negativo e la surgelazione di impianti combinabili (p. es. combinazioni a gas caldo), per i quali viene meno la regolamentazione specifica precedentemente adottata in questo numero;

• impianti stazionari per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre applicazioni

di refrigerazione (n. 2.1 cpv. 3 lett. c): il valore limite per la potenza di raffreddamento deve essere ridotto da 400 kW a 200 W e quello per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante da 2100 o 1500 a 750;

1 Il potenziale di effetto serra di un gas indica di quante volte il contributo di tale gas al riscaldamento climatico è superiore a quello del CO2 in un determinato intervallo di tempo (nel contesto delle norme in oggetto: 100 anni). 7/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275