Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

ORRPChim

• pompe di calore per la distribuzione di calore di prossimità e a distanza (n. 2.1 cpv. 3

lett. d): attualmente, in linea con il progetto di regolamento dell’UE sui gas fluorurati, devono essere vietate solo le pompe di calore monosplit con una capacità inferiore a 3 kW e un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 750. Tale divieto dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2025, contestualmente alla norma corrispondente nel regolamento sui gas fluorurati. Ulteriori eventuali modifiche normative in relazione alle pompe di calore saranno oggetto di future revisioni dell’ORRPChim. Infatti, diversamente dagli impianti di refrigerazione, il mercato delle pompe di calore si basa oggi in gran parte su prodotti di serie fabbricati all’estero per l’intero spazio europeo e che vengono importati in Svizzera e venduti alla clientela finale in configurazioni standard. In Svizzera, pertanto, le norme per l’immissione sul mercato delle pompe di calore, che secondo il regolamento sui gas fluorurati dovranno entrare in vigore negli anni successivi al 2025, devono essere allineate nel modo più preciso possibile alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento, non appena questo sarà approvato;

• piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale (n. 2.1 cpv. 3 lett. e): per le piste di ghiaccio

artificiale temporanee (n. 2), il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante deve essere ridotto da 4000 a 750, sia per le piste di pattinaggio pubbliche che per quelle private;

• tutti gli impianti stazionari dotati di un condensatore raffreddato ad aria (n. 2.1 cpv. 4): i

valori limite vigenti per la capacità (in kg di prodotto refrigerante per kW di potenza di raffreddamento) devono valere ora per gli impianti a partire da una potenza di raffreddamento di 50 kW (invece di 100 kW). Inoltre, i valori limite di capacità più stringenti devono applicarsi a partire da un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari a 750 (invece di 1900).

•

Le modifiche che riguardano esclusivamente le deroghe (n. 2.2) sono le seguenti:

• una restrizione alla deroga esistente per l’immissione sul mercato degli impianti a cascata

(cpv. 4), la cui validità, in linea con il progetto di regolamento dell’UE sui gas fluorurati, deve essere vincolata alla condizione supplementare che il potenziale di effetto serra dei rispettivi prodotti refrigeranti sia pari al massimo a 750 nella fase di alta pressione e a 150 nella fase di bassa pressione;

• una deroga supplementare e direttamente applicabile, purché siano soddisfatte determi-

nate condizioni, agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione con una temperatura di evaporazione pari o inferiore a –90 °C (cpv. 8) per i quali, secondo lo stato attuale della tecnica, solo in pochi casi esistono alternative ai prodotti refrigeranti stabili nell’aria;

• una deroga concernente l’ampliamento di impianti esistenti (cpv. 10). Un tale ampliamento

rappresenta un caso speciale di ristrutturazione di impianti esistenti che, ai sensi del numero 1 capoverso 5, è equiparato all’immissione sul mercato dell’intero impianto. Se i componenti da ampliare soddisfano i requisiti di legge validi anche per l’immissione sul mercato di un impianto intero simile (se ad esempio i componenti da ampliare di un impianto di climatizzazione con una potenza di raffreddamento di 400 kW possono funzionare soltanto con prodotti refrigeranti non stabili nell’aria), l’ampliamento è consentito ai sensi di questa deroga.

Un’ulteriore modifica riguarda il divieto di ricarica dei prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 (n. 3.3.1). Il divieto viene ulteriormente inasprito, in linea con il progetto di regolamento dell’UE sui gas fluorurati, in

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