Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

ORRPChim

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Prodotti refrigeranti (allegato 2.10)

Le modifiche previste delle prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti stabili nell’aria di cui all’allegato 2.10 ORRPChim consistono in un allineamento parziale alla legislazione dell’UE e in vari adeguamenti allo stato della tecnica. Le modifiche possono essere così riassunte:

• l’immissione sul mercato di apparecchi e impianti con prodotti refrigeranti stabili nell’aria è

sottoposta a ulteriori restrizioni;

• per gli impianti con una capacità di 500 tonnellate di CO2 equivalenti viene introdotto il

requisito di un sistema di rilevazione delle perdite;

• la ricarica degli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un poten-

ziale di effetto serra pari o superiore a 2500 è sottoposta a ulteriori restrizioni;

• i prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non

possono più essere ricaricati sono direttamente assoggettati al diritto in materia di rifiuti.

2.2 Pile (allegato 2.15)

L’allegato 2.15 «Pile» dell’ORRPChim deve essere adattato alla prassi corrente per la gestione della TSA. La precisazione proposta è volta ad assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e a garantire un’attuazione uniforme della normativa. Sono previste le seguenti modifiche dell’ORRPChim:

• viene precisato che i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento delle pile industriali

gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico non rientrano nell’obbligo di ripresa gratuita da parte dei commercianti. I soggetti con obbligo di ripresa possono addebitare ai consumatori questi costi supplementari non contemplati dalla TSA sulle pile;

• nell’ORRPChim viene introdotto un termine entro il quale le parti assoggettate all’emolu-

mento possono presentare una domanda di esenzione dalla tassa per l’anno successivo. Così facendo si garantisce la certezza del diritto;

• la notifica delle pile soggette a tassa immesse sul mercato deve avvenire secondo le di-

sposizioni dell’organizzazione incaricata dalla Confederazione per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio. In futuro si potrà rinunciare alla notifica sistematica delle sostanze nocive

contenute nelle pile;

• il momento della notifica della quantità di pile immessa sul mercato deve tenere conto

della registrazione per l’imposta sul valore aggiunto;

• se le pile vengono esportate, la TSA sarà rimborsata su domanda al netto dei costi già

sostenuti.

5/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275