Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

ORRPChim

3 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche dell’ORRPChim proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con le prescrizioni della CE e del SEE.

Gli adeguamenti nell’allegato 2.10 servono a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito del Protocollo di Montreal, ratificato dal Consiglio federale nel 2018. I prodotti refrigeranti disciplinati in questo allegato sono sostanze stabili nell’aria, per le quali il Consiglio federale ha deciso una deroga secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Le modifiche proposte dell’allegato 2.10 ORRPChim intendono allineare parzialmente le disposizioni svizzere al diritto dell’UE, in particolare per quanto concerne i divieti di immissione in commercio previsti dal regolamento sui gas fluorurati, allo scopo di evitare ostacoli al commercio. Del regolamento sui gas fluorurati non viene recepito invece il sistema di quote, che limita l’importazione di tali gas all’interno dell’UE. L’introduzione di un simile sistema in Svizzera comporterebbe un considerevole onere amministrativo a fronte di un minimo beneficio aggiuntivo.

Ad oggi il diritto dell’UE non contempla alcun sistema di finanziamento mediante una TSA applicata alle pile, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro con il nuovo regolamento UE relativo alle batterie. Gli adeguamenti previsti dell’allegato 2.15 ORRPChim non comportano ripercussioni sul rapporto con il diritto internazionale.

6/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275