Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

ORRPChim

l’imposta sul valore aggiunto. Per tale ragione, nella pratica, la notifica della quantità di pile immessa sul mercato avviene due volte all’anno, il 15 gennaio e il 15 luglio. L’ORRPChim deve dunque essere precisata e adeguata alla procedura nella pratica.

Numero 6.6bisRimborso della tassa [nuovo numero]

Attualmente nell’ORRPChim manca una norma che disciplini come gestire la TSA riscossa sulle pile qualora queste vengano esportate. A causa della mancanza di una base giuridica concreta, non esiste per il momento alcun obbligo esplicito di rimborso della tassa. La TSA dovrebbe però essere rimborsabile già oggi, in quanto con l’esportazione viene meno il motivo stesso della sua riscossione (nessuno smaltimento con diritto di indennità in Svizzera).

Per ragioni di certezza del diritto, al numero 6.6bisviene introdotta un’esplicita disposizione che prevede il rimborso su domanda della TSA in caso di esportazione delle batterie. L’organizzazione può a tal fine dedurre gli eventuali costi già sostenuti, ad es. per la raccolta e il trasporto. Per remunerare l’onere amministrativo di verifica del diritto al rimborso da parte dell’organizzazione incaricata dalla Confederazione, all’atto della presentazione della domanda viene riscossa una tassa, il cui ammontare è sancito nell’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (RS 813.153.1) (cfr. capitolo 5).

11/16 054.10-00772/00002/00018/R114-1275