Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Osservazioni dei partecipanti a favore:
• Il Cantone di AI sottolinea che è necessario garantire che tutte le valutazioni degli organi di
controllo si adeguino a un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale in vigore in Svizzera. Inoltre, le autorità d’immatricolazione devono conoscere il piano di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
• Il Cantone di LU continua a considerare la misura degli emolumenti fino a CHF 5 000.00 per
«altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale» (all. n. 7 P-OEmo-USTRA) troppo elevata (in particolare per le procedure riguardanti i veicoli di piccole dimensioni e quelli di tendenza). La presente revisione costituirebbe quindi una buona occasione per integrare una riscossione di emolumenti differenziata. Inoltre, l’approvazione dei piani di controllo è molto più importante rispetto alla riscossione degli emolumenti in quanto non è certo che tutte le valutazioni di un organo di controllo riconosciuto facciano parte di un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale vigenti in Svizzera. Ma non è tutto: le autorità d’immatricolazione dovrebbero pertanto conoscere i piani di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
• Anche i Cantoni di UR, SH, AR nonché l’asa fanno notare che l’approvazione dei piani di
controllo è più importante della riscossione di emolumenti in quanto non è certo che tutte le valutazioni di un organo di controllo riconosciuto facciano parte di un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale vigenti in Svizzera. Le autorità d’immatricolazione dovrebbero pertanto conoscere i piani di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
• Il Cantone di NW sottolinea, tuttavia, che un piano di controllo è un presupposto irrinunciabile.
• L’ASATA fa notare che i costi aggiuntivi per l’accreditamento non possono tradursi in costi troppo
elevati per la perizia. In Svizzera deve continuare a essere possibile avvalersi di servizi degli organi specializzati nel controllo tecnico a costi accessibili.
Osservazioni dei partecipanti contrari:
• AUTOS e DTC affermano che non esistono, attualmente, disposizioni per piani di controllo (ad
es. struttura, contenuto, entità) e ciò potrebbe portare lavori di rifinitura dispendiosi in termini di tempo. Le spese conseguenti sono molto difficili da prevedere e, di conseguenza, gli organi di controllo non sarebbero in grado di sostenerle da soli. Inoltre, un piano di controllo approvato dalle autorità non potrebbe essere pubblicato poiché sarebbe di proprietà dell’organo di controllo (know-how, segretezza). La situazione sarebbe diversa se l’autorità stessa elaborasse internamente tale piano di controllo oppure se esistesse un piano di controllo valido per tutta la Svizzera.
• L’USAM rifiuta l’introduzione di emolumenti aggiuntivi.
• ECONS, VFAS e FAKT fanno notare che ai costi per la revoca del riconoscimento degli organi
specializzati e l’approvazione del piano di controllo andrebbe fissato un tetto massimo, oppure che tali costi debbano essere indicati con cifre concrete (ambiti di competenza). In aggiunta, i piani di controllo esistenti redatti da comitati tecnici (ad es. Tüv, società di certificazione tedesca) non devono essere nuovamente esaminati e non è necessario riscuotere ulteriori emolumenti.
• L’AFHB sottolinea che per l’autorizzazione dei piani di controllo è necessario stabilire un forfait
per permettere la pianificazione dei costi. Infine, pone la domanda se un piano di controllo approvato dall’organo di controllo A possa essere impiegato dall’organo di controllo B e, se sì, come verrebbero suddivisi i costi.