Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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Astensione:

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

Tabella 6.2 Domanda 4 per quanto riguarda il consenso alla notifica (art. 17c cpv. 1 P-OATV):

Partecipanti A favore Contro Nessun parere Cantoni 19 07

Associazioni, organizzazioni 7 08

Organi specializzati nel controllo tecnico 3 00

riconosciuti

A favore:

Cantoni: AG, AI, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, VD, VS, ZG

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, USAM, ASATA, TCS, VFAS, WMLS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

Astensione:

Cantoni: AR, BL, BS, GL, SZ UR, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, asa, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

Osservazioni dei partecipanti a favore (in relazione all’intera domanda 4):

• Il Cantone di BE chiede quale sarebbe il contenuto dell’indice pubblicamente visualizzabile degli organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 3 P-OATV). Inoltre chiede come l’USTRA sia giunto all’informazione che un organo di controllo riconosciuto debba effettuare un esame senza accreditamento.

• I Cantoni di NE e JU richiedono l’aggiunta di due allegati alla OATV, nei quali vengano elencati gli organi di controllo riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

• AUTOS e DTC fanno notare che è anche necessario notificare l’USTRA, altrimenti gli organi di controllo non potrebbero agire per conto delle autorità svizzere.

• ECONS e VFAS ricordano che la situazione giuridica attuale in Svizzera esige il completo rispetto dei requisiti di protezione dei pedoni. Di conseguenza, le agevolazioni nazionali estere verificate dagli organi di controllo accreditati nell’UE non sono applicabili in Svizzera. In assenza di certificazione da parte del produttore o del fornitore si renderebbe necessaria un’attestazione da parte di un organo specializzato riconosciuto e ciò causerebbe costi inutili. Una regolamentazione semplificata sulla scia della Germania potrebbe evitarlo e contribuire a intensificare la concorrenza.

• L’AFHB sottolinea di ritenere importante la notifica presso le organizzazioni internazionali.

Domanda 5: Siete d’accordo che agli attuali organi di controllo riconosciuti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni per adeguarvisi (art. 47a P-OATV)?

Tabella 7 Pareri relativi alla domanda 5 Partecipanti A favore Contro Nessun parere Cantoni 14 75

Associazioni, organizzazioni 7 17

Organi specializzati nel controllo tecnico 3 00

riconosciuti