Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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Astensione:
Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH
Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS
Osservazioni dei partecipanti a favore:
• I Cantoni LU, SH, AR, AG nonché asa affermano di accogliere con favore una sorveglianza efficace degli organi specializzati nel controllo tecnico.
• I Cantoni LU, SH, AR nonché asa affermano anche che le ripercussioni della modifica appaiono minime e che gli effetti sulla sicurezza del traffico stradale non sono stati citati nemmeno una volta nel rapporto esplicativo.
• Il Canton TI sostiene che i criteri per il riconoscimento e la revoca di un organo di controllo sono già definiti nell’ambito della presente revisione e che dovrebbero essere indicati nella procedura di consultazione. Questo al fine di evitare che nelle disposizioni USTRA vi siano disposizioni troppo restrittive che andrebbero a limitare la crescita degli organi di controllo.
• L’AFHB fa notare che l’idea del progetto è giusta e sensata. Tuttavia, la modifica risulterebbe nel trasferimento dei costi agli organi di controllo. Tali costi si aggiungerebbero all’aumento dei costi per l’infrastruttura tecnica rilevato negli ultimi anni. Sarebbe quindi necessario assicurare che i costi non risultino in un peggioramento delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera nell’ambito dei veicoli stradali.
Osservazioni dei partecipanti contrari:
• AUTOS e DTC fanno notare che non è ancora stato chiarito come il SAS intenda modificare i suoi registri degli organi di controllo accreditati. Inoltre, l’accreditamento a sensi di ISO 17025 tipo B dovrebbe fare riferimento a norme internazionali, ma questo non è il caso nell’ambito dei controlli delle modifiche (ad es. aumento del peso massimo, aumento del carico rimorchiato, componenti pericolosi ecc.). Invece, nel caso di un accreditamento ai sensi di ISO 17025 tipo C con procedura propria, secondo il SAS il tempo necessario (andrebbe dimostrato ogni controllo diverso dalla matrice dei controlli) e i costi (> CHF 100 000) per l’accreditamento risulterebbero eccessivamente dispendiosi. Nella consultazione, quindi, l’USTRA prescrive una procedura che il SAS non è in grado di eseguire nell’ambito di validità della DTC AG e, di conseguenza, la DTC AG non può essere considerata un organo di controllo di lungo periodo. Inoltre, fa notare che l’USTRA, e non «altri organi», dovrebbe sempre approvare un piano di controllo e che, quindi, l’art. 19 cpv. 4 P-OATV andrebbe stralciato.
• ECONS, VFAS e FAKT fanno notare che i costi per l’approvazione di piani di controllo dovrebbero contenere un tetto massimo poiché, a causa del costante ampliamento delle leggi, i piani di controllo sono diventati sempre più onerosi.
• L’USAM sottolinea che il trasferimento del certificato di competenza per gli organi specializzati nel controllo tecnico spetterebbe al SAS. Inoltre, è tendenzialmente contraria all’introduzione di nuovi obblighi e costi.
Domanda 2: Siete d’accordo che in futuro un organo di controllo possa essere riconosciuto solo se in possesso di un accreditamento SAS nell’ambito di competenza (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV)?
Tabella 4 Pareri relativi alla domanda 2 Partecipanti A favore Contro Nessun parere Cantoni 21 05
Associazioni, organizzazioni 5 37
Organi specializzati nel controllo tecnico 0 30
riconosciuti