Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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A favore:

Cantoni: AG, AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG Associazioni e organizzazioni: asa, USAM, ASATA, TCS, WMLS

Contro:

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, VFAS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

Astensione:

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

Osservazioni dei partecipanti a favore:

• Il Cantone di LU esprime la riserva che, da quanto si evince, le nuove disposizioni ammetterebbero anche organi di controllo con sede all’estero per i quali sarebbe tuttavia necessario verificare con ancora maggiore attenzione i periti che conoscono a fondo l’OETV e/o la loro presenza. Ciò garantirebbe un adempimento più unitario ed egualitario sotto il profilo giuridico delle basi legali pertinenti ed eviterebbe differenze tra i vari organi di controllo. Inoltre, gli organi di controllo andrebbero obbligati (come fino ad ora) a caricare la loro attestazione in un’area definita e protetta (ad es. asaGate, area protetta sulla homepage dell’organo di controllo). Gli organismi cantonali di certificazione potrebbero così visionare tali attestazioni e sottoporle a verifica di autenticità e plausibilità. Sarebbe quindi necessario inserire una relativa disposizione nell’ordinanza.

• Il Cantone di NW fa notare che questa sarebbe una misura adeguata per garantire la qualità.

• L’USAM sottolinea che in caso di esistenza di un accreditamento internazionale sarebbe necessario rinunciare all’accreditamento del SAS.

• L’ASATA fa invece notare che i costi aggiuntivi per l’accreditamento non possono risultare in costi troppo elevati per la perizia. In Svizzera deve continuare a essere possibile avvalersi di servizi degli organi di controllo a costi accessibili.

Osservazioni dei partecipanti contrari:

• L’AFHB ricorda che, dal punto di vista tecnico, un accreditamento comporta solo modesti vantaggi per la qualità del servizio poiché un organo di controllo è indissolubilmente legato al controllo qualità anche senza accreditamento. Inoltre, l’aumento dei costi operativi degli organi di controllo causato dall’accreditamento dovrà essere ricaricato sui prezzi dei servizi offerti dagli organi stessi. Ne consegue che non sarà più possibile mantenere i prezzi in rapporto al valore degli oggetti sottoposti a verifica, le verifiche smetteranno di essere redditizie e determinati ambiti di competenza e servizi scompariranno dal mercato elvetico. I Cantoni e le autorità federali non disporrebbero più di tali ambiti di competenza e servizi. È necessario prestare attenzione a che le competenze tecniche disponibili nei diversi Uffici federali non vadano perse né vengano esternalizzate. L’AFHB suggerisce che l’Ufficio federale interessato, soprattutto nei casi relativi a sicurezza o ambiente, possa avere la possibilità di sostenere finanziariamente le attività e le procedure di accreditamento degli organi di controllo. Inoltre chiede se esistono altri servizi di accreditamento e quali norme di accreditamento sarebbero necessarie.

• AUTOS e DTC fanno notare che la consultazione contiene ancora punti poco chiari e che la tematica dell’accreditamento SAS non è ancora stata chiarita. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 2, l’USTRA potrebbe ancora riconoscere organi di controllo secondo «requisiti propri». Per il futuro è necessario definire un accreditamento unitario e, di conseguenza, stralciare il cpv. 2 ai fini della continuità.

• ECONS, VFAS e FAKT sostengono che, in caso di esistenza di un accreditamento internazionale, questo vada considerato e si debba rinunciare a un accreditamento da parte del SAS. A esempio di ciò ricordano l’accreditamento della FAKT da parte della DaKKS, il servizio di accreditamento tedesco.