Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
potenziali differenze tra i vari gruppi di persone (p. es. legate al sesso). Per questa ragione, i gruppi di persone rilevanti per la questione di ricerca devono essere inclusi nella sperimentazione in modo tale che dai risultati sia possibile trarre conclusioni differenziate e valide per i gruppi di persone selezionati. Nella prassi non è però sempre il caso e capita regolarmente che determinati gruppi non siano rappresentati in misura adeguata. Questo aspetto è particolarmente evidente con le donne, spesso e per svariati motivi sottorappresentate quali partecipanti a progetti di ricerca, una carenza sempre più criticata dalle cerchie scientifiche e politiche, e dall’opinione pubblica. Sono dunque chieste prescrizioni vincolanti per una migliore rappresentanza femminile. Molti Stati e comunità di Stati, come l’UE e gli Stati Uniti, hanno già adeguato in questo senso i loro disciplinamenti concernenti la ricerca umana21. A livello politico, in Svizzera sono stati presentati svariati interventi parlamentari sul tema della giustizia di genere nella ricerca22.
Per rispondere al problema, presente anche in Svizzera, del coinvolgimento insufficiente di gruppi di persone rilevanti e soprattutto della disparità di rappresentanza dei sessi nei progetti di ricerca, è stato introdotto l’articolo 4a (basato sull’art. 6 cpv. 2 LRUm) contenente prescrizioni vincolanti in materia di inclusione di gruppi di persone rilevanti.
Questa nuova disposizione ha due obiettivi. Da un lato, punta a una ripartizione rappresentativa sin dalla pianificazione, in particolare per ciò che riguarda l’inclusione di partecipanti donne. Lo spettro dei gruppi di persone partecipanti deve basarsi sulla questione di ricerca e la rappresentatività auspicata deve essere illustrata nel protocollo della sperimentazione. Dall’altro vuole far sì che anche una volta avviato il progetto di ricerca, ossia durante la fase di reclutamento e svolgimento, si presti attenzione a raggiungere le quote di gruppi di persone rilevanti fissate nel protocollo.
Art. 6 Qualifica professionale
Secondo il capoverso 1 lettera c AP-OSRUm, lo sperimentatore deve ora assicurare che il team di progetto disponga delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati per le sperimentazioni cliniche. È in particolare sua responsabilità garantire l’esistenza di conoscenze e competenze nell’ambito della sicurezza dei dati all’interno del team di progetto oppure tramite la consultazione di esperti interni o esterni all’istituto che esegue la sperimentazione. Considerati gli sviluppi tecnici nel settore della digitalizzazione e le opportunità e i rischi del trattamento di dati, la ricerca dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei dati delle persone partecipanti.
Sezione 3 Informazione, consenso, comunicazione dei risultati e revoca
Poiché nell’articolo 8a sono ora formulati requisiti per la comunicazione dei risultati, questo aspetto è inserito anche nel titolo della sezione.
Art. 7 Informazione
Capoverso 1 lettera ebis: la persona interessata deve essere informata circa la possibilità che durante la sperimentazione clinica siano generati risultati non intenzionali, le cosiddette informazioni eccedenti (cfr. commento all’art. 2 lett. f AP-OSRUm). L’obiettivo della presente disposizione è garantire il diritto di essere o non essere informati. La persona interessata deve tra l’altro poter prepararsi e decidere se e quali informazioni eccedenti desidera eventualmente ricevere. Va ricordato che il diritto vigente prevede già un’informazione sul diritto di essere o non essere informati (cfr. art. 8 LRUm e art. 7 cpv. 1 lett. f OSRUm). Il diritto di scelta, esercitabile al momento dell’informazione, di essere informati sui risultati concernenti la propria salute o di rinunciare a questa informazione, oppure di designare una persona che prenda questa decisione, include anche la gestione di informazioni eccedenti validate da un punto di vista tecnico e medico. Già oggi i ricercatori sono tenuti a tematizzare prima di una sperimentazione la possibilità che emergano informazioni eccedenti. Menzionando ora
21 Cfr. p. es. nell’allegato I lett. D n. 17 lett. y EU-CTR l’obbligo di giustificare nel protocollo della sperimentazione l’esclusione di gruppi di popolazione.
22 Cfr. p. es. il postulato Fehlmann 19.3910 «Salute delle donne. Per una miglior presa in considerazione delle loro specificità».