Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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beneficiare del privilegio di circolare in aree pedonali (cfr. art. 43a P-ONC) potranno dunque farlo solo acquistando veicoli nuovi con velocità massima di 25 km/h.

Secondo il diritto vigente, i ciclomotori immatricolati come sedie a rotelle motorizzate possono avere una velocità massima per costruzione di 30 km/h. Le persone con ridotte capacità deambulatorie potranno continuare a utilizzare le aree pedonali, tuttavia adeguando sempre la velocità e il modo di circolare alle circostanze. Le sedie a rotelle motorizzate già in circolazione al momento della modifica non dovranno essere riclassificate e potranno conservare l’attuale velocità massima per costruzione. A meno che il detentore non lo richieda, continueranno ad essere considerate sedie a rotelle motorizzate (ai sensi del diritto previgente) secondo l’articolo 4 capoverso 1 OETV.

La sottocategoria dei «ciclomotori veloci» rimane invariata. Comprenderà quindi le attuali e-bike veloci a pedalata assistita elettricamente con velocità massima di 45 km/h e gli attuali ciclomotori che, senza pedalare, raggiungono una velocità massima di 30 km/h con l’uso del solo motore (anche a combustione interna). Dal punto di vista tecnico, i requisiti per questi veicoli non saranno allentati né inaspriti, che rimangono pertanto monotraccia e monoposto.

Per i «ciclomotori leggeri» (segnatamente le e-bike lente mono- e pluritraccia) il peso totale ammesso è aumentato da 200 a 250 kg. I ciclomotori pesanti potranno avere un peso totale massimo di 450 kg, che consentirà in particolare di sfruttare al meglio il potenziale della logistica urbana delle merci. Oltre che per il trasporto di merci, le cargo bike potrebbero apportare grandi vantaggi anche come veicoli familiari, ragion per cui ai ciclomotori leggeri e pesanti non saranno più applicate limitazioni al numero di posti, il cui massimo sarà invece determinato in base al peso totale ammesso per ciascun veicolo e al rispettivo carico utile garantito dal costruttore. I veicoli senza sedili (segnatamente i monopattini elettrici) non potranno invece trasportare passeggeri.

Per i «monopattini autobilanciati» non cambia nulla, salvo il peso massimo, aumentato da 200 a 250 kg, e la velocità massima ammessa, portata da 20 km/h a 25 km/h, analogamente ai ciclomotori leggeri.

La velocità massima di ciclomotori leggeri e pesanti e di monopattini autobilanciati è armonizzata, fissandola in generale a 25 km/h, indipendentemente dal fatto che sia raggiunta usando il solo motore (attualmente 20 km/h) o con pedalata assistita (attualmente 25 km/h). Velocità uniformi contribuiscono infatti a fluidificare il traffico e riducono la necessità di effettuare pericolose manovre di sorpasso.

3.1.2 Ammissione alla circolazione

I ciclomotori pesanti sottostanno, come i ciclomotori veloci, all’obbligo di approvazione del tipo e di immatricolazione (con targhe per motorini e licenza di circolazione), ciò che consente, potendo questi raggiungere quasi la mezza tonnellata di peso, di garantirne la sicurezza stradale. Dimostrare la loro conformità ai requisiti tecnici è tuttavia più facile e meno costoso che nel caso dei risciò elettrici, finora considerati motoleggere. Per verificare l’efficacia dei freni esistono ad esempio procedure di controllo più semplici ed economiche che possono essere eseguite anche dagli stessi uffici cantonali della circolazione nonostante i ciclomotori pesanti debbano avere freni più potenti rispetto agli altri ciclomotori (valori di decelerazione più elevati).