Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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Le sedie a rotelle motorizzate con peso superiore a 250 kg (fino a 450 kg), invece, faranno parte della categoria dei ciclomotori pesanti di cui all’articolo 18 lettera c P-OETV, veicoli più complessi nella guida che richiedono la licenza di categoria M.
Secondo il diritto vigente, per condurre sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 20 km/h non è necessaria la patente, indipendentemente dal peso dei veicoli. Benché vi sia già qui l’idea che a fruire di questa eccezione debbano essere solo le persone disabili, il diritto vigente non prescrive esplicitamente una ridotta capacità deambulatoria per beneficiarne (art. 5 cpv. 2 lett. f OAC). Nella pratica, i veicoli immatricolati come sedie a rotelle motorizzate sono quindi guidati anche da persone senza licenza di condurre non motulese.
Questo stato di cose non corrisponde all’intenzione del legislatore e in futuro non sarà più possibile. Nell’articolo 5 capoverso 2 lettera g P-OAC viene pertanto esplicitamente sancito che i ciclomotori pluritraccia senza pedali con velocità massima di 25 km/h (finora 20 km/h) possono essere guidati senza licenza di condurre solo da persone con ridotte capacità deambulatorie, restrizione ancor più giustificata dal fatto che la nuova categoria dei ciclomotori pesanti comprende veicoli con peso fino a 450 kg, ossia di quasi mezza tonnellata.
L’attuale autorizzazione alla guida per le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente resterà valida a salvaguardia dei diritti acquisiti (patente non necessaria secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. f OAC). Il fatto che la categoria «sedie a rotelle motorizzate» non sarà più contemplata dall’OETV non dovrebbe comportare problemi a livello di esecuzione dato che i mezzi conformi al diritto vigente dispongono di una licenza di circolazione in cui è specificata la categoria in questione. Riguardo alla tutela dell’investimento si veda al punto 4.3 il commento all’articolo 151q, Disposizioni transitorie.
La possibilità di concedere una deroga cantonale alle persone con disabilità che non hanno ancora compiuto l’età minima di 16 anni (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. a OAC) resta invariata.
Età minima per le e-bike lente:
L’età minima per guidare e-bike lente senza licenza di condurre è abbassata da 16 a 12 anni a condizione che l’interessato sia sotto la sorveglianza di un adulto. A tal fine è adeguato l’articolo 6 capoverso 1 lettera f P-OAC e l’attuale lettera f diventa la lettera
g. Di questa possibilità beneficeranno anche i giovani di 14 e 15 anni, che oggi possono guidare queste bici solo se possiedono una patente per motorino, mentre in futuro potranno farlo senza patente se accompagnati da una persona maggiorenne.
A 12 anni i ragazzi mostrano ancora difficoltà di percezione e valutazione dei pericoli legate allo sviluppo. Guidare una e-bike è inoltre più complicato che guidare una bicicletta. Per garantire la sicurezza stradale è dunque indispensabile evitare che i bambini circolino da soli.
Il sorvegliante dovrà essere, come chiesto dalla mozione 20.3080 Nantermod, un adulto e quindi avere almeno 18 anni. Vi sono motivi fondamentali per non fissare un’età minima inferiore, per esempio a 16 anni: lo sforzo che un dodicenne può compiere e quello richiesto dalla guida di un’e-bike sono talvolta divergenti. Da qui deriva un rischio d’incidente che un sorvegliante di età inferiore a 18 anni può difficilmente mitigare. I giovani hanno in sé una maggiore tolleranza al rischio e