Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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frenata e di equilibratura di questi mezzi richiede complesse verifiche tecniche, l’obbligo di approvazione del tipo e immatricolazione ne garantiscono la sicurezza su strada.
1.2.2 Rimorchi per biciclette: motorizzazione e aumento del peso effettivo
L’USTRA ha commissionato uno studio esterno sulla sicurezza stradale dei rimorchi per biciclette impiegati per il trasporto di merci nell’ambito del quale sono stati comparati tre modelli di costruttori diversi aventi un carico utile compreso tra 200 e 250 kg e in due casi motore elettrico. Come veicoli trattore sono stati utilizzati un ciclomotore leggero (pedalata assistita fino a 25 km/h) e una e-bike veloce (pedalata assistita fino a 45 km/h). Posto che il peso effettivo ammesso secondo il diritto vigente per i rimorchi trainati da biciclette non può superare 80 kg (art. 68 cpv. 7 ONC13), i modelli comparati sono stati testati dapprima con un carico avente il peso totale massimo indicato dal costruttore e in seguito con un peso totale ridotto di 130 kg, esaminando in modo approfondito in particolare il comportamento di frenata, in salita, in discesa e di guida in generale.
Dallo studio è emerso che la sicurezza stradale e di funzionamento dei rimorchi con peso totale elevato (oltre 80 kg) non è sufficientemente garantita, in particolare durante la frenata su strade in pendenza e in relazione alla stabilità del veicolo. Di conseguenza si è rinunciato sia ad aumentare il peso totale ammesso dei rimorchi per biciclette sia a consentirne la propulsione elettrica.
1.3 Interventi parlamentari
Con la presente revisione si adempie la mozione Nantermod del 10 marzo 2020 (20.3080 «Bici elettrica. Adeguare la legislazione all’uso turistico»)14 proponendo di permettere anche ai bambini sotto i 14 anni la guida senza patente di bici elettriche con velocità massima di 25 km/h se accompagnati da un adulto.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
All’interno dell’UE le norme in materia di mobilità lenta non sono armonizzate. Il regolamento (UE) n. 168/201315 prevede la classificazione di determinati microveicoli (i cosiddetti «light vehicles»), ma non contempla diversi modelli di veicoli comunemente utilizzati nella mobilità lenta quali le e-bike, i monopattini autobilanciati e i monopattini elettrici. L’UE ha tuttavia in programma di emanare una regolamentazione tecnica di queste tipologie di veicoli che sarà probabilmente sottoposta a consultazione pubblica nel 2023.
Nel diritto europeo le sedie a rotelle motorizzate con velocità massima non superiore a 15 km/h sono considerate dispositivi medici e non sono disciplinate nelle prescrizioni tecniche per i veicoli comunitarie, essendo la sorveglianza del mercato di competenza degli istituti responsabili in materia di agenti terapeutici.
13 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC); RS 741.11.
14 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto 20.3080
15 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4.