Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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stradale. Potrà inoltre essere tracciata una linea di sicurezza per delimitare la corsia di marcia destinata al resto del traffico. Dalla nuova normativa proposta non scaturisce tuttavia alcun obbligo per le autorità esecutive di proteggere le corsie ciclabili con elementi strutturali.

Il contesto in cui è opportuno ricorrere a corsie ciclabili protette e la loro attuazione concreta saranno definiti a livello di norme tecniche.

3.3.4 Ulteriori adeguamenti dell’ordinanza sulla segnaletica stradale

Situazione iniziale

Affinché le autorità esecutive possano attuare nel modo più semplice e uniforme possibile la nuova normativa concernente i ciclomotori veloci e pesanti e le relative eccezioni, occorre riesaminare le attuali prescrizioni in materia di segnaletica (orizzontale e verticale) per il traffico ciclistico e ciclomotoristico in base alle nuove disposizioni, tenendo conto del fatto che già oggi alcune creano difficoltà nella pratica. Le spiegazioni di cui all’articolo 64 capoversi 5 e 6 OSStr comportano ad esempio interpretazioni diverse del simbolo «Velocipede» e dell’indicazione «Ciclisti» riportati sui cartelli complementari31, per cui agli utenti stradali non è sempre chiaro se il segnale riguardi anche i ciclomotori o le e-bike, lente o veloci32. Questa problematica potrebbe ulteriormente aggravarsi con la nuova sottocategoria proposta dei ciclomotori pesanti.

Oggi, per i simboli «Velocipede» e «Ciclomotore», possono essere identificati i tre campi d’applicazione seguenti:

(1) Simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» in condizioni di sosta

Secondo il diritto vigente i posti di parcheggio riservati a biciclette e ciclomotori possono essere indicati mediante segnali («Parcheggio» [4.17]) o demarcazioni (art. 48 cpv. 4 e 64 cpv. 6 oppure art. 79 cpv. 4 lett. a OSStr). Nel primo caso si ricorre a un cartello complementare riportante, a seconda del caso, il solo simbolo «Velocipede» o i simboli «Velocipede» e «Ciclomotore», nel secondo si usa solo il simbolo «Velocipede» al suolo.

(2) Simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» in condizioni di marcia

Per regolare il traffico ciclistico e ciclomotoristico su strada è generalmente utilizzato il simbolo «Velocipede». In molti casi la segnaletica riportante questo simbolo concede ai conducenti di bici e ciclomotori maggiori diritti, come ad esempio la possibilità di svoltare a destra con il rosso (5.18), percorrere una strada a senso unico in senso inverso (2.02 o 4.08.1) oppure svoltare a sinistra o a destra in caso di divieto per il

31 L’articolo 64 capoverso 5 OSStr prevede in generale la possibilità di precisare il campo d’applicazione dei segnali mediante un cartello complementare. Secondo la lettera a, un cartello complementare recante un simbolo o la relativa scritta si applica tuttavia soltanto al tipo di mobilità rappresentato. Riguardo al significato dei simboli utilizzabili su cartelli complementari, il capoverso 7 rimanda all’allegato 2 numero 5, in base al quale il simbolo «Velocipede» (5.31) vale per le biciclette e il simbolo «Ciclomotore» (5.30) per i ciclomotori. Ciononostante il capoverso

6 stabilisce che l’indicazione «Ciclisti» su un cartello complementare si applica ai conducenti di biciclette e di ciclomotori la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, nonché ai conducenti degli altri ciclomotori purché il motore sia spento.

32 L’articolo 64 capoverso 6 OSStr è, per così dire, una disposizione «evolutasi nel tempo». Un altro esempio è quello dell’articolo 65 capoverso 8 OSStr: nel 1998 è stata introdotta la possibilità per biciclette e ciclomotori a benzina di utilizzare eccezionalmente un marciapiede poco frequentato purché a motore spento, allo scopo di proteggere gli scolari lungo il tragitto casa-scuola. All’epoca la legge non contemplava ancora le e-bike lente e veloci, i monopattini elettrici, ecc. Nel 2015 il capoverso è stato dunque adeguato per tenere conto della comparsa di queste nuove tipologie di veicoli: i ciclomotori aventi dispositivo di propulsione proprio con velocità massima di 20 km/h o di 25 km/h in caso di pedalata assistita sono stati equiparati alle biciclette e tutti gli altri ciclomotori (soprattutto le e-bike veloci) ai motorini a benzina, per quanto concerne il diritto di utilizzo di cui all’articolo 64 capoverso 6 OSStr entrato in vigore nel 2012.