Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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affiancarvi il simbolo «Ciclomotore». Già oggi i conducenti di ciclomotori devono generalmente rispettare le norme della circolazione applicabili ai ciclisti (art. 42 cpv. 4 ONC), così come nella normativa sulla segnaletica stradale la maggior parte dei segnali e delle demarcazioni rivolti ai ciclisti riguardano anche i conducenti di ciclomotori. In futuro, pertanto, il simbolo «Velocipede» riguarderà fondamentalmente, oltre alle biciclette, anche tutte le sottocategorie di ciclomotori. Nello specifico ciò significa quanto segue:

- Se utilizzato su un cartello complementare, il simbolo «Velocipede» si riferirà in linea di principio alle biciclette e a tutte le sottocategorie di ciclomotori (ciclomotori leggeri, ciclomotori pesanti, monopattini autobilanciati e ciclomotori veloci), eliminando in tal modo l’attuale distinzione tra l’indicazione del simbolo della bicicletta e il termine «Ciclisti» di cui all’articolo 64 capoversi 5 e 6. In futuro andranno utilizzati nella segnaletica solamente il simbolo «Velocipede» o la scritta corrispondente.

- L’attuale prescrizione contenuta in diverse disposizioni dell’OSStr, secondo cui le e-bike veloci e i ciclomotori devono tenere il motore spento, sarà soppressa (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c, 64 cpv. 6 e 65 cpv. 8 OSStr) e con essa una limitazione raramente osservata nella pratica e difficile da controllare.

- Il divieto di circolazione per i ciclomotori (2.06 e 2.14) varrà solo per i ciclomotori monotraccia con motore a combustione interna, in modo da tenere conto del fatto che questi divieti sono disposti nella maggior parte dei casi per ragioni di inquinamento delle acque e acustico. Le e-bike veloci non dovranno pertanto più essere escluse dal divieto mediante cartello complementare, ma saranno autorizzate a transitare con motore in marcia.

- In futuro l’articolo 65 capoverso 8 OSStr disciplinerà le condizioni alle quali le strade pedonali segnalate potranno essere aperte anche a ciclisti e ciclomotoristi e quali veicoli vi potranno circolare. Se un’area di circolazione sarà contrassegnata con il segnale «Strada pedonale» (2.61) e il cartello complementare « permesso», il simbolo «Velocipede» sarà rivolto, in quanto unica deroga al principio contenuto nell’articolo 64 capoverso 6 OSStr, solo a biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati. I ciclomotori pesanti e veloci non potranno circolare sulle aree così segnalate, neanche a motore spento, come è invece oggi il caso. Questi veicoli, a volte larghi, possono compromettere la sicurezza sulle strade pedonali, ragion per cui ne saranno normalmente esclusi. In generale il segnale «Strada pedonale» (2.61) potrà essere accompagnato dal cartello complementare « permesso» solo se questo non compromette in modo sostanziale la circolazione degli utenti principali. Sui marciapiedi la segnaletica potrà essere applicata, come finora, solo se il marciapiede è poco frequentato e la strada adiacente è molto trafficata. Se le autorità esecutive vorranno esplicitamente concedere un diritto di coutilizzo anche ai ciclomotori veloci e pesanti, avranno la possibilità di segnalare un percorso ciclopedonale misto (2.63.1 o 2.63) in base al diritto vigente, ma senza obbligo di utilizzo (cfr. punto 3.3.1).

Anche le zone pedonali (ossia le strade pedonali delimitate come zone) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli; se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, questi ultimi potranno circolare soltanto a passo d’uomo (art. 22c cpv. 1 OSStr). A differenza delle strade pedonali, nelle omonime zone è quindi prevista per legge una velocità massima applicabile