Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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comportamento del traffico. Sono una misura di miglioramento della sicurezza stradale che non veicola nessun altro significato normativo.
- Oltre alle demarcazioni previste dal diritto federale, il DATEC ha disciplinato demarcazioni speciali nelle istruzioni30 emanate in base all’articolo 72 capoverso 5 OSStr. Questa segnaletica è volta a evidenziare determinate situazioni di pericolo, ricordare o concretizzare le prescrizioni vigenti oppure indicare un punto adatto all’attraversamento pedonale: si tratta cioè di segnali orizzontali previsti in casi specifici, talvolta abbinati anche a soluzioni costruttive (ad es. dossi artificiali). Le corsie ciclabili protette non possono tuttavia essere definite demarcazioni speciali in quanto la demarcazione stessa è già prevista dal diritto federale (corsia ciclabile).
- Secondo l’articolo 4 capoverso 1 LCStr non si devono creare ostacoli alla circolazione, salvo per motivi impellenti. Si deve pertanto valutare se gli elementi strutturali di una corsia ciclabile rappresentino giuridicamente un ostacolo alla circolazione. Per ostacoli alla circolazione ai sensi della suddetta disposizione si intendono in primo luogo oggetti «estranei alla circolazione», ossia non in relazione diretta con l’utenza stradale (ad es. materiale ingombrante, altri depositi di materiale nonché macchine da cantiere). Nella dottrina giuridica non vi è tuttavia unanimità quanto al fatto che anche singoli elementi strutturali stradali come ad esempio rampe disposte a fini di moderazione del traffico (dossi artificiali) rappresentino ostacoli alla circolazione. In ogni caso un elemento strutturale non può essere considerato un ostacolo se serve a rafforzare una regolamentazione della circolazione stradale. Un esempio al riguardo sono i dissuasori installati in aggiunta a un divieto di circolazione (2.13 o 2.14) in modo da impedire di fatto il transito di autoveicoli. Neppure gli elementi strutturali necessari per le corsie ciclabili protette sono ostacoli alla circolazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCStr perché posti nella zona di sicurezza in cui non è consentita la circolazione veicolare e finalizzati a evidenziare obblighi e divieti derivanti dalla demarcazione (linea gialla continua).
- Secondo l’articolo 101 capoverso 4 OSStr, inoltre, i segnali si applicano fondamentalmente a tutta la carreggiata, a meno che, in ragione della loro collocazione al di sopra di essa o di singole disposizioni, non si riferiscano indubbiamente soltanto a singole corsie o aree di circolazione speciali. Anche in questo caso la corsia ciclabile protetta crea chiarezza e, a seconda dell’impostazione, indica chiaramente che la segnaletica si rivolge ai ciclisti.
Le considerazioni sopra esposte mostrano che il diritto vigente non è fondamentalmente d’intralcio alle corsie ciclabili protette, il che spiegherebbe anche perché queste infrastrutture siano già state realizzate in diverse località.
Nuova normativa proposta e relativa motivazione
Per ovviare a eventuali incertezze in relazione alla base giuridica applicabile, le corsie ciclabili protette saranno esplicitamente sancite nella legge, prevedendo la possibilità di utilizzare elementi strutturali aggiuntivi per separare dal resto della carreggiata l’area di una corsia ciclabile indicata da linee gialle continue. Gli elementi strutturali, disposti in senso verticale unicamente lungo la linea di demarcazione della corsia ciclabile, dovranno essere sufficientemente riconoscibili se richiesto per ragioni di sicurezza
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20 maggio 2020 concernenti demarcazioni speciali sulla carreggiata.