Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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nella carreggiata, ossia non si trovano allo stesso livello delle corsie di marcia del (restante) traffico motorizzato.

Le aree ciclabili integrate nella stessa carreggiata destinata al traffico motorizzato si distinguono in base alle relative demarcazioni. Su strade poco frequentate, con limite di velocità di 30 km/h, in genere il traffico ciclistico condivide la carreggiata con i veicoli a motore pluritraccia senza strisce di separazione. In questo caso i ciclisti devono circolare sulla parte destra della carreggiata (art. 8 cpv. 4 ONC). Se invece è tracciata una corsia ciclabile, i ciclisti sono tenuti a utilizzare quest’area a loro destinata. Le corsie ciclabili sono normalmente delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 1 cpv. 7 ONC). I veicoli non possono oltrepassare o attraversare la linea continua (art. 74a cpv. 1 OSStr), ragion per cui una linea continua crea di per sé una corsia di circolazione destinata al traffico ciclistico e percorribile solo da ciclisti.

Le corsie ciclabili protette costituiscono un’evoluzione delle corsie ciclabili convenzionali. Sono anch’esse poste direttamente sulla carreggiata o al suo stesso livello e riservate esclusivamente al traffico ciclistico28, distinguendosi così dalle consuete forme di ciclopiste separate da elementi strutturali. Il traffico ciclistico è in sostanza separato dal traffico motorizzato privato mediante elementi verticali come delineatori, dissuasori, separatori di corsia, ecc. migliorando la percezione di sicurezza e il comfort dei ciclisti. Le corsie ciclabili protette combinano l’elevata sensazione di sicurezza di una ciclopista con la possibilità di realizzare in modo facile e veloce una corsia ciclabile sulla superficie stradale. Rappresentano dunque un’ottima soluzione per predisporre un impianto ciclabile oggettivamente e soggettivamene sicuro in breve tempo. L’impiego di elementi strutturali impedisce inoltre la circolazione, la fermata e la sosta di veicoli motorizzati privati sulla corsia ciclabile29.

La normativa svizzera sulla circolazione stradale non si esprime esplicitamente riguardo alle corsie ciclabili protette, ma contiene diverse prescrizioni che potrebbero collidere con il loro costrutto e che sono brevemente descritte ed esaminate qui di seguito, fatte salve eventuali prescrizioni e autorizzazioni cantonali in materia di costruzione stradale:

- Poiché la linea discontinua può essere oltrepassata, le corsie ciclabili protette possono essere delimitate unicamente da linee continue. Questa segnaletica, disciplinata nel diritto vigente e nelle norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), indica agli utenti stradali che solo il traffico ciclistico può circolare nell’apposita area.

- L’articolo 72 OSStr contiene diversi principi relativi alle demarcazioni. Secondo il capoverso 1bis«sono vietati gli elementi costruttivi simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse, che ne compromettono l’effetto o che in altro modo possono dare l’impressione di avere un significato attinente alle norme della circolazione stradale». Ciò non esclude tuttavia, ad esempio, l’impiego di luci a pavimento in galleria per migliorare la visibilità del tracciato ed evidenziare la corsia di marcia. Poiché le corsie ciclabili delimitate da linee continue rappresentano già spazi destinati esclusivamente alla ciclomobilità, gli elementi strutturali di corsie ciclabili protette non influiscono direttamente sul

28 Si veda, con riferimento al diritto tedesco, il position paper dell’Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC «Geschützte Radfahrstreifen», punto 2.2, (di seguito: «position paper ADFC»).

29 Position paper ADFC, punto. 2.2.