Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
traffico motorizzato privato (2.42 o 2.43). Il fatto che possano avvalersi di tali diritti sia i ciclisti sia i ciclomotoristi è tuttavia esplicitamente indicato solo nell’articolo 69a capoverso 1 OSStr (svolta a destra con il rosso), mentre l’articolo 64 capoverso 6 OSStr stabilisce in generale i veicoli compresi nell’indicazione «Velocipede» (5.31) riportata sui cartelli complementari, vale a dire biciclette e ciclomotori la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita. Tutti gli altri ciclomotori, in sostanza le e-bike veloci e i ciclomotori a benzina, sono autorizzati a circolare purché il motore sia spento. All’interno dell’OSStr non vi è dunque un significato uniforme del simbolo o dell’indicazione «Velocipede» nell’ambito della carreggiata.
Anche i segnali di divieto di circolazione con il simbolo «Ciclomotore» pongono il requisito del motore spento nel caso delle e-bike veloci e dei ciclomotori a benzina. I divieti di circolazione vietano l’uso di ciclomotori con motore in marcia, fatta eccezione per i ciclomotori leggeri (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c OSStr). Come affermato anche nel rapporto in adempimento dei postulati, tali divieti sono diretti primariamente ai ciclomotori a benzina, comparativamente più rumorosi, come dimostra anche il simbolo corrispondente33. In molte località le autorità esecutive hanno pertanto già iniziato a escludere dal segnale le e-bike mediante cartello complementare, segnalando le eccezioni in modi diversi.
La prescrizione legislativa, avulsa dalla pratica, secondo cui i ciclomotori veloci possono percorrere determinati tratti segnalati solo a motore spento, è stata criticata sia dalle autorità esecutive sia nel rapporto in adempimento dei postulati34.
(3) Simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» su aree di circolazione indicate dal
segnale «Strada pedonale» (2.61)
Secondo il diritto vigente, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casascuola, è possibile applicare il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare « permesso» su un marciapiede, a condizione che lo stesso sia poco frequentato e la strada relativamente trafficata. I marciapiedi così segnalati possono essere utilizzati anche da biciclette e ciclomotori leggeri (in particolare le e-bike lente), mentre le e-bike veloci possono circolarvi soltanto a motore spento (art. 65 cpv. 8 OSStr), altra regolamentazione soggetta a critiche nella pratica.
Le autorità esecutive utilizzano il segnale «Strada pedonale» (2.61) con il cartello complementare « permesso» anche su aree di circolazione diverse dai marciapiedi. La normativa federale sulla segnaletica stradale non esclude la possibilità di consentire la ciclomobilità anche su percorsi pedonali diversi dai marciapiedi (cfr. art. 64 cpv. 5 lett. b e 6 OSStr), per cui le strade pedonali appositamente segnalate possono anch’esse essere utilizzate solo da biciclette e ciclomotori leggeri nonché da e-bike veloci con motore spento.
Nuova normativa proposta e relativa motivazione
Il Consiglio federale propone di disciplinare la questione dei simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» come segue:
Il presupposto di partenza è che in tutti e tre i campi d’applicazione il simbolo della bicicletta includa, per quanto possibile, sempre gli stessi veicoli senza bisogno di
33 Rapporto in adempimento dei postulati, punto 7.1.1.
34 Rapporto in adempimento dei postulati, punto 7.1.1.