Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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anche continuare a sostare sui posti per biciclette a condizione di rimanere entro l’area delimitata.
Si rinuncia a introdurre ulteriori simboli per determinate sottocategorie di ciclomotori. Come illustrato nel rapporto in adempimento dei postulati, i ciclomotori leggeri e quindi anche le e-bike lente devono essere per quanto possibile equiparati alle biciclette convenzionali27. Non sussiste pertanto la necessità di introdurre un nuovo simbolo specifico per le e-bike lente nella normativa sulla segnaletica. Molti simboli diversi con solo lievi differenze fra loro nuocciono infatti alla comprensibilità e all’efficacia della segnaletica, motivo per cui non è opportuno introdurre un simbolo specifico per le ebike veloci. Con la nuova regolamentazione proposta del divieto di circolazione per ciclomotori viene altresì meno il bisogno di escludere le e-bike dal divieto mediante un cartello complementare (cfr. punto 3.3.4 sotto).
Per via della scarsa comprensibilità è stata scartata anche la proposta di introdurre un nuovo simbolo per i monopattini elettrici, cosa che ai fini della riservazione di specifiche aree di sosta avrebbe comportato la necessità di fare un’ulteriore distinzione tra diversi veicoli all’interno della sottocategoria dei ciclomotori leggeri. Per dimensione, i monopattini elettrici sono inoltre paragonabili alle biciclette, per cui possono essere facilmente posteggiati sui parcheggi ad esse riservati.
Sono state infine analizzate in dettaglio le cosiddette offerte di «sharing». Già oggi è possibile limitare le categorie di utenti autorizzati alla sosta mediante un cartello complementare (art. 48 cpv. 4 OSStr), sul quale si può ad esempio indicare il nome dell’operatore, come nel caso dei posteggi per ospiti. Pertanto il diritto vigente già dispone di una semplice soluzione per contrassegnare questo tipo di servizi.
3.3.3 Creazione di basi legali che consentano di proteggere le corsie ciclabili con elementi strutturali
Situazione iniziale
Negli ultimi anni si è largamente diffuso all’estero il principio delle corsie ciclabili protette («protected bike lanes»). Laddove le condizioni spaziali lo permettono, le corsie ciclabili sono evidenziate con elementi strutturali che consentono di delimitare e proteggere la fascia della carreggiata destinata ai ciclisti. Questo principio, che rappresenta spesso una soluzione rapida per realizzare un’infrastruttura ciclabile sicura e di qualità, è già sporadicamente applicato anche in alcune città svizzere.
Per integrare le corsie ciclabili protette nell’esistente costrutto giuridico delle aree ciclabili occorre per prima cosa distinguere fra loro le singole infrastrutture: in Svizzera le aree di circolazione espressamente destinate per legge al traffico ciclistico sono le ciclopiste e le corsie ciclabili appositamente segnalate. Possono inoltre essere equiparati alle ciclopiste propriamente dette (2.60) i percorsi ciclopedonali con aree di circolazione comuni (2.63.1) e quelli con aree di circolazione separate (2.63). Le corsie ciclabili contrassegnate al suolo si trovano direttamente sulla carreggiata e ne costituiscono parte integrante (cfr. art. 1 cpv. 7 ONC). Le ciclopiste sono invece indipendenti dalle corsie destinate al traffico motorizzato, da cui sono separate mediante elementi strutturali (cfr. art. 1 cpv. 6 ONC). Possono inoltre costeggiare le strade o essere a sé stanti e, contrariamente alle corsie ciclabili, non sono integrate
27 Rapporto in adempimento dei postulati, punto 6.1.1.