Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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3.4 Requisiti degli esperti della circolazione incaricati degli esami di guida e dei controlli dei veicoli
Situazione iniziale
Secondo il diritto vigente gli esperti della circolazione incaricati degli esami di guida e dei controlli dei veicoli devono possedere una licenza di condurre svizzera, prescrizione che risale al 1976. L’Associazione dei servizi della circolazione (asa) chiede ora di rinunciare al requisito della patente specificatamente svizzera. La carenza di personale specializzato si fa sentire anche nel settore degli esperti della circolazione tanto che è difficile trovare candidati idonei a svolgere questa attività. Nei Cantoni di confine ci sarebbero tanti professionisti qualificati, che risiedono però all’estero e vengono a lavorare nel nostro Paese come frontalieri. Queste persone non possiedono tuttavia una patente di guida svizzera e non possono neanche ottenerla per il fatto di non avere domicilio in Svizzera.
Nuova normativa proposta e relativa motivazione
Gli esperti della circolazione addetti agli esami di guida e ai controlli dei veicoli non dovranno più essere necessariamente in possesso di una licenza di condurre svizzera. Gli altri requisiti rimangono invariati, in particolare il possesso della patente di categoria B o C da almeno tre anni senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione (art. 65 OAC). L’abilitazione all’esercizio dell’attività di esperto della circolazione si ottiene attraverso la formazione (art. 66 e segg. OAC) e non conseguendo la patente svizzera. Per i titolari di una patente di guida di Stati UE e AELS che trasferiscono il domicilio in Svizzera la conversione della patente straniera in una svizzera è un atto puramente amministrativo, non vincolato a un esame teorico né pratico. I frontalieri che potrebbero essere assunti dagli uffici della circolazione cantonali provengono precisamente da tali Stati.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Art. 14 lett. b n. 3
La sottocategoria dei risciò elettrici è soppressa. In futuro le corrispondenti e-bike cargo adibite al trasporto di carichi e persone non saranno più considerate motoleggere, bensì ciclomotori (nuova categoria «ciclomotori pesanti» secondo art. 18 lett. c P-OETV). I risciò elettrici già in circolazione potranno essere attribuiti alla nuova categoria (disposizione transitoria dell’art. 222s cpv. 1 P-OETV); in assenza di apposita richiesta da parte del detentore, continueranno a essere considerati risciò elettrici (ai sensi del diritto previgente) secondo l’articolo 4 capoverso 1 OETV. Si veda in proposito anche l’articolo 43a P-ONC.
Art. 18 Ciclomotori
Lett. a: è introdotto il termine «ciclomotori veloci». La sottocategoria rimane tuttavia invariata. Il peso totale ammesso continua a essere 200 kg, ma è ora disciplinato direttamente nella definizione e non più nell’articolo 175 capoverso 4 OETV. Viene inoltre precisato che la velocità massima per costruzione di 30 km/h è la velocità raggiunta con il solo motore (senza pedalare).