Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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Lett. b: in futuro, i ciclomotori leggeri potranno in linea generale raggiungere mediante propulsione elettrica una velocità massima di 25 km/h (invariata per la pedalata assistita, ma innalzata da 20 a 25 km/h in caso di uso del solo motore), al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. Il peso totale ammesso è portato da 200 kg a 250 kg, in modo tale da aumentare la parte di carico utile del veicolo necessaria al trasporto di bambini.
Lett. c: l’attuale sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa e sostituita dai «ciclomotori pesanti», che potranno avere un peso totale massimo di 450 kg. Per ridurre il rischio di ribaltamento sono ammessi solo veicoli pluritraccia (ad es. a tre o quattro ruote). Il dispositivo di propulsione deve essere elettrico, con potenza complessiva massima di 1 kW. La velocità massima è di 25 km/h sia in caso di pedalata assistita che di uso del solo motore, al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. La categoria è pensata in particolare per le cargo bike pesanti e sostituisce l’attuale categoria dei risciò elettrici, oggi considerati motoleggere, adibiti al trasporto sia di persone che di cose (v. art. 14 lett. b n. 3 OETV). Le sedie a rotelle motorizzate potranno essere immatricolate come ciclomotori pesanti o come ciclomotori leggeri (v. disposizione transitoria dell’art. 222t cpv. 2 P-OETV e normativa in materia di licenza di condurre per persone con ridotte capacità deambulatorie all’art. 5 cpv. 2 lett. g P-OAC). In assenza di apposita richiesta da parte del detentore, continueranno invece a essere considerate sedie a rotelle motorizzate (ai sensi del diritto previgente) secondo l’articolo 4 capoverso 1 OETV.
Lett. d: la definizione della sottocategoria «monopattini autobilanciati» è semplificata. La disposizione concernente la pedalata assistita è stralciata e il dispositivo di propulsione elettrica può raggiungere i 25 km/h, al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. Il peso totale ammesso per questi veicoli è aumentato dagli attuali 200 kg a 250 kg e non è più disciplinato nell’articolo 175 capoverso 4 OETV, bensì direttamente nella definizione della sottocategoria, che per il resto rimane invariata.
Art. 46 cpv. 3
Nell’ultima frase della presente disposizione sulle misurazioni della potenza è stralciato il termine «risciò elettrici», essendo la relativa sottocategoria soppressa (v. art. 14 lett. b n. 3 P-OETV). I veicoli corrispondenti potranno in futuro essere immatricolati come ciclomotori pesanti.
Art. 149 cpv. 1bis
Le disposizioni speciali per i freni dei risciò elettrici possono essere abrogate, in quanto in futuro questa sottocategoria non esisterà più (v. art. 14 lett. b n. 3 P-OETV). I veicoli corrispondenti potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti, cui si applicano requisiti propri in materia di freni (art. 178 cpv. 3 e all. 7 n. 316 P-OETV nonché art. 178 cpv. 4 e 5 OETV).
Art. 175, rubrica e cpv. 2–5
Rubrica: è aggiunta la parola «posti».
Cpv. 2: la disposizione tecnica secondo cui la larghezza dei ciclomotori non deve superare 1 m è integrata dalla deroga concernente i ciclomotori pesanti monoposto per il trasporto di cose, che potranno essere larghi fino a 1,20 m, per agevolare in particolare il trasporto dei cosiddetti «europallet».