Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 178a, rubrica, cpv. 1 e 6
Rubrica: è aggiunto il termine «indicatori di direzione lampeggianti».
Cpv. 1: nella prima frase, nella disposizione concernente il fissaggio delle luci, «montate stabilmente» è sostituito per maggiore comprensione con «montate», per consentire giuridicamente anche l’utilizzo di luci a clip o luci con chiusura a scatto, in linea con l’attuale prassi. Le luci devono infatti essere montate durante la guida, ma possono essere rimosse quando il veicolo è parcheggiato (ad es. per evitarne il furto). Alla fine del capoverso è inoltre aggiunto che sui ciclomotori il cui motore sviluppa una velocità massima di 10 km/h le luci non sono obbligatorie in caso di buone condizioni di visibilità. Viene in questo modo recepita per analogia l’attuale disposizione dell’abrogando articolo 181 capoverso 2 OETV concernente le luci delle sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 10 km/h (v. anche art. 18 lett. c P-OETV: la categoria delle sedie a rotelle motorizzate è soppressa, per cui i veicoli corrispondenti potranno essere immatricolati come ciclomotori).
Cpv. 6 (nuovo): le disposizioni concernenti gli indicatori di direzione lampeggianti erano finora riportate più volte nelle diverse categorie di ciclomotori (negli art. 179a cpv. 2 lett. d, 180 e 181 cpv. 4 OETV). Adesso questi dispositivi sono invece disciplinati nelle prescrizioni generali applicabili a tutti i ciclomotori, che però di per sé rimangono materialmente invariate. Sui ciclomotori gli indicatori di direzione restano facoltativi. Se presenti, devono tuttavia essere montati stabilmente e soddisfare gli stessi requisiti applicabili a quelli delle motoleggere, ovvero gli articoli 79, 140 capoverso 1 lettera c, 154 capoverso 2 e l’allegato 10 OETV (v. anche i commenti riguardo all’agevolazione per gli indicatori dei ciclomotori leggeri di cui all’art. 180 cpv. 1 P-OETV).
Art. 178b cpv. 1 e 3
Cpv. 1: finora le disposizioni concernenti gli avvisatori acustici diversi dal campanello si ripetevano per diverse categorie di ciclomotori (art. 179b cpv. 2 e 181a cpv. 4 OETV). Adesso questi dispositivi sono disciplinati una sola volta nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, che si applica in generale a tutti i ciclomotori.
Cpv. 3: con decreto del 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha stabilito che i ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure a 25 km/h in caso di pedalata assistita devono essere muniti di tachimetro. A questo scopo ha introdotto nell’articolo 178b il nuovo capoverso 3, che entrerà tuttavia in vigore soltanto il 1° aprile 2024 (in modo tale da concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguare la produzione). L’obbligo di equipaggiamento con tachimetro riguarda unicamente i ciclomotori veloci. Per garantire tale situazione, la disposizione deve essere adeguata alla presente modifica, dato che in futuro i ciclomotori leggeri, i ciclomotori pesanti e i monopattini autobilanciati potranno avere a titolo generale un dispositivo di propulsione che consente di raggiungere al massimo 25 km/h (cfr. art. 18 P-OETV), ossia non si distinguerà più tra uso del solo motore (finora 20 km/h) e pedalata assistita (25 km/h). L’inizio della prima frase del capoverso è dunque modificata sostituendo «I ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocità superiore a 25 km/h devono …» con «I ciclomotori veloci devono …». Poiché la presente modifica non entrerà in vigore prima del 1° aprile 2024, non è necessario prevedere un’entrata in vigore scaglionata per questo adeguamento.