Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo prima dell’art. 179

L’espressione «ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a» è sostituita con «ciclomotori veloci» (v. anche art. 18 lett. a P-OETV).

Art. 179 cpv. 3 e 6

Cpv. 3: l’espressione «ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a» è sostituita con «ciclomotori veloci» (v. anche art. 18 lett. a P-OETV), aggiungendo che i ciclomotori veloci devono avere un manubrio largo almeno 0,35 (finora in art. 175 cpv. 3 OETV).

Cpv. 6: si aggiunge che ogni ruota di un ciclomotore veloce deve essere provvista di un freno a tamburo (finora, secondo il rimando nell’art. 177 cpv. 6 OETV, solo una ruota).

Art. 179a cpv. 2 lett. d

È riportato solo il termine «indicatori di direzione lampeggianti». I pertinenti requisiti sono ora disciplinati nell’articolo 178a capoverso 6 P-OETV, applicabile in generale a tutti i ciclomotori.

Art. 179b cpv. 2

La disposizione concernente gli avvisatori acustici diversi dal campanello non è più necessaria, in quanto tali dispositivi sono ora disciplinati nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, applicabile in generale a tutti i ciclomotori.

Art. 180

Cpv. 1: i requisiti concernenti gli indicatori di direzione lampeggianti facoltativi sono ora disciplinati nell’articolo 178a capoverso 6 P-OETV applicabile in generale a tutti i ciclomotori: l’attuale rimando all’articolo 179a capoverso 2 lettera d è dunque stralciato. Al suo posto vengono introdotte due agevolazioni per i ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta. Si può, alternativamente:

(lett. a) montare alle estremità del manubrio un’unica coppia di indicatori, ciascuno visibile da davanti e da dietro (invece di due coppie, una davanti e una dietro, agevolazione che valeva fino al 15 gennaio 2017 persino per i motoveicoli), oppure

(lett. b) montare la coppia posteriore a una distanza da terra inferiore a 35 cm, ma almeno di 15 cm, se la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio a un’altezza di 35 cm (come ad es. nel caso dei monopattini elettrici).

Se ci si avvale di una delle due agevolazioni, le frecce, quando in funzione, devono essere ben visibili guardando il veicolo da davanti, da dietro, da sinistra e da destra, ossia devono avere angoli di visibilità orizzontali e verticali adeguati e non coperti.

Queste agevolazioni sono in linea con la normativa tedesca applicabile ai monopattini elettrici, che, se fabbricati in Germania e provvisti di suddetti dispositivi, non potevano finora essere né importati né messi in circolazione in Svizzera.

Un maggior impiego degli indicatori di direzione (facoltativi) sui monopattini elettrici potrebbe migliorare la sicurezza stradale: i cambi di direzione, infatti, non dovrebbero più essere segnalati manualmente dal conducente, costringendolo a rimanere in equilibrio sul mezzo con una sola mano sul manubrio. 30/50