Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Cpv. 3: viene aggiunto che i ciclomotori guidati in piedi (monopattini elettrici e monopattini autobilanciati) non possono avere posti per passeggeri. Devono inoltre disporre di un manubrio o di un’asta di sostegno, il che significa che i ciclomotori guidati da seduti potranno anche disporre di un altro dispositivo di sterzo (ad es. joystick o volante; si veda tuttavia in proposito l’integrazione all’art. 179 cpv. 3 P-OETV: per i ciclomotori veloci il manubrio rimane obbligatorio).

Cpv. 4: il peso totale è ora disciplinato nella definizione dei veicoli all’articolo 18 P-OETV (200 kg per i ciclomotori veloci, 250 kg per i ciclomotori leggeri e per i monopattini autobilanciati, 450 kg per i ciclomotori pesanti). La disposizione vigente concernente il peso totale massimo ammesso è dunque stralciata dal presente capoverso. Al suo posto si dispone che nel peso totale ammesso deve essere riservato un carico utile di 65 kg per ogni posto destinato ai passeggeri. Il carico utile è il peso disponibile per il trasporto di carichi o persone ed è uguale alla differenza tra peso totale e peso a vuoto (nel quale è già compreso un valore forfettario di 75 kg per il conducente, cfr. art. 7 cpv. 1 OETV). In questo modo, per i ciclomotori leggeri e quelli pesanti di larghezza non superiore al metro il numero di posti sarà limitato in futuro solo dal carico utile disponibile. Per i fanciulli sistemati su sedili protetti è possibile stabilire un peso inferiore a 65 kg, tenendo conto della statura dei bambini cui sono destinati tali posti.

Cpv. 5 (nuovo): i ciclomotori possono essere adeguati alle esigenze di una persona disabile a condizione che le modifiche non compromettano la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo. La disposizione figurava attualmente nell’articolo 181 capoverso 1 OETV (categoria delle sedie a rotelle motorizzate, ora soppressa).

Art. 178 cpv. 3, 6 e 7

Cpv. 3: la prescrizione concernente i freni è integrata precisando che il sistema di frenatura deve funzionare in modo sicuro in tutte le condizioni di marcia e in particolare in caso di strada bagnata o di azionamento prolungato (i costruttori devono dunque garantire l’efficacia dei freni sul bagnato e in caso di surriscaldamento). Viene inoltre recepita la disposizione secondo cui il veicolo deve frenare senza deviare dalla traiettoria, ossia senza sbandare a destra o a sinistra. Questi requisiti, già vigenti in virtù delle garanzie di sicurezza (art. 29 LCStr), sono ora formulate esplicitamente.

Cpv. 6: il divieto di avere carrozzerie chiuse è revocato a titolo generale per tutti i ciclomotori. Attualmente le carrozzerie chiuse sono permesse solo per le sedie a rotelle motorizzate, per gli altri ciclomotori solo come protezione contro le intemperie (ad es. carrozzeria aperta con tettuccio). Tuttavia, già oggi chiunque può circolare sulle aree ciclabili con una sedia a rotelle motorizzata e chi vuole una carrozzeria chiusa acquista un ciclomotore immatricolato come sedia a rotelle motorizzata. La nuova normativa proposta elimina questa incongruenza a livello di prescrizioni tecniche, permettendo di immatricolare come ciclomotori leggeri o ciclomotori pesanti i veicoli con carrozzeria chiusa finora considerati sedie a rotelle motorizzate. Come finora previsto per queste ultime, si specifica che i ciclomotori con carrozzeria chiusa devono essere dotati di indicatori di direzione lampeggianti, dal momento che la carrozzeria chiusa non consente di segnalare il cambio di direzione con cenni della mano.

Cpv. 7: dato che una migliore visibilità dei veicoli a due ruote può migliorare la sicurezza stradale, viene aggiunto che scritte e decorazioni (iscrizioni e dipinti) possono essere catarifrangenti e/o luminescenti (come nell’art. 139 cpv. 4 OETV per i motoveicoli).