Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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Cpv. 2: sono ammesse le combinazioni costituite da un ciclomotore leggero e una sedia a rotelle (cosiddette combinazioni velocipede/sedia a rotelle); la disposizione contenuta nell’attuale definizione dei ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b n. 3 OETV) è ora trasferita qui, senza alcuna modifica nel merito.
Cpv. 3: i requisiti relativi ai freni della norma SN EN 12184 «Elektrorollstühle und - mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren» (Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica - Requisiti e metodi di prova) divergono in parte da quelli previsti dall’OETV per i ciclomotori leggeri. La norma non richiede ad esempio un freno a tamburo come freno di servizio e contempla valori di decelerazione inferiori. Esige tuttavia un freno di stazionamento indipendente dal freno di servizio, azionabile senza energia anche in corsa, e consente una velocità massima non superiore a 15 km/h. Le sedie a rotelle elettriche certificate secondo questa norma devono dunque poter essere messe in circolazione come ciclomotori leggeri, anche in deroga ai requisiti per i freni dell’OETV, se le altre prescrizioni sono soddisfatte (v. anche inserimento della norma EN in all. 2 n. 14 P-OETV).
Titolo prima dell’art. 181
L’espressione «sedie a rotelle motorizzate» è sostituita con «ciclomotori pesanti» (v. anche art. 18 lett. c P-OETV).
Art. 181
L’articolo, ora riformulato, contiene le disposizioni speciali per i ciclomotori pesanti.
Cpv. 1: ciascuna ruota di un ciclomotore pesante deve essere provvista di un freno a tamburo meccanico (v. anche all. 7 n. 316 P-OETV).
Cpv. 2: i ciclomotori pesanti sono soggetti all’obbligo di dotazione con specchio retrovisore.
Art. 181a cpv. 4 e 5
Cpv. 4: la disposizione concernente gli avvisatori acustici diversi dal campanello non è più necessaria, in quanto tali dispositivi sono ora disciplinati nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, che si applica in generale a tutti i ciclomotori.
Cpv. 5: la disposizione secondo cui sui monopattini autobilanciati non è necessario un manubrio è abrogata. In futuro, secondo l’articolo 175 capoverso 3 P-OETV i ciclomotori guidati stando in piedi dovranno disporre di un manubrio o perlomeno di un’asta di sostegno (nel caso dei ciclomotori autobilanciati l’assenza di questi elementi presuppone la presenza obbligatoria di un sedile).
Art. 210 cpv. 6
In futuro i rimorchi per biciclette e ciclomotori potranno disporre di una funzione di assistenza alla spinta (cosiddetto walk assist). Continuerà per contro ad essere vietato dotare il rimorchio di un vero e proprio dispositivo di propulsione che spinga la bicicletta o il ciclomotore usati come veicolo trattore durante la normale marcia. Per questo motivo il dispositivo di propulsione su un rimorchio non può superare i 6 km/h di velocità. Da uno studio esterno commissionato dall’USTRA su diversi modelli di rimorchi è infatti emerso che altrimenti non potrebbero essere garantite la sicurezza stradale né la sicurezza di funzionamento del veicolo (v. punto 1.2.2). 31/50