Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Art. 215 cpv. 1bis, 2 e 3 (nuovo)

Cpv. 1bis: dato che una migliore visibilità dei veicoli a due ruote può migliorare la sicurezza stradale, viene aggiunto, analogamente ai ciclomotori (art. 178 cpv. 7 P-OETV), che scritte e decorazioni possono essere catarifrangenti e/o luminescenti.

Cpv. 2: come per i ciclomotori (v. art. 175 cpv. 4 P-OETV), anche per le biciclette il numero di sedili protetti per bambini non è più limitato (finora ne erano ammessi al massimo due). Il numero di posti per adulti e bambini deve essere stabilito in modo tale che la bici a pieno carico non superi il peso di 250 kg. Spetta al costruttore definire il peso dell’occupante per ciascun posto. La prescrizione secondo cui tutti i posti (a eccezione di quelli per bambini) devono disporre di pedali è allentata, per cui in futuro sarà consentito anche avere un posto per adulti senza pedali (finora ammesso solo per disabili). L’autorità cantonale può inoltre autorizzare più posti senza pedali (competenza finora conferita nell’abrogando art. 63 cpv. 6 P-ONC).

Cpv. 3 (nuovo): le biciclette senza posti a sedere, da guidare in piedi (ad es. con una pedaliera come quella delle macchine da palestra) devono essere monoposto e disporre di un manubrio, che consenta una presa sicura anche in caso di segnalazione del cambio di direzione con la mano.

Art. 222t Disposizioni transitorie

Cpv. 1: la disposizione transitoria consente ai risciò elettrici conformi al diritto vigente, ma non alle nuove disposizioni di cui all’articolo 18 lettera c P-OETV, di essere immatricolati come ciclomotori pesanti (finora ad es. i risciò elettrici possono avere una potenza del motore non superiore a 2 kW, mentre il limite per i ciclomotori pesanti è solo 1 kW). Tutti i veicoli prodotti o presenti in Svizzera prima della data di entrata in vigore della modifica d’ordinanza che soddisfano le prescrizioni vigenti concernenti i risciò elettrici potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti in un qualsiasi momento successivo. Ad essere interessati sono in particolare i veicoli in stock, non ancora in circolazione.

Cpv. 2: la disposizione transitoria consente alle sedie a rotelle motorizzate conformi al diritto vigente, ma non alle nuove disposizioni di cui all’articolo 18 lettera c P-OETV, di essere immatricolate come ciclomotori pesanti (ad es. sono rare oggigiorno le sedie a rotelle motorizzate con peso totale ammesso di poco superiore al nuovo limite di 450 kg per i ciclomotori pesanti o vecchi modelli con motore a combustione interna). Tutti i veicoli prodotti o presenti in Svizzera prima della data di entrata in vigore della modifica d’ordinanza che soddisfano le prescrizioni vigenti relative alle sedie a rotelle motorizzate potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti in un qualsiasi momento successivo. Ad essere interessati sono in particolare i veicoli in stock, non ancora in circolazione.

Allegato 2

È inserita al numero 14 la norma EN 12184 «Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica - Requisiti e metodi di prova» di cui all’articolo 180 capoverso 3 P-OETV.