Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Per sapere cosa s’intenda per persona con ridotte capacità motorie si rimanda all’articolo 20a ONC35. In base all’esecuzione di questo articolo è considerato tale chi, permanentemente o temporaneamente, può percorrere a piedi solo un massimo di 200 m circa oppure può camminare solo con speciali mezzi ausiliari o con l’aiuto di un accompagnatore. La causa della disabilità può risiedere nell’apparato locomotorio (disabilità diretta) ma anche nel sistema cardio-respiratorio (disabilità indiretta).

A salvaguardia dei diritti acquisiti è mantenuta l’autorizzazione a condurre per le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente con velocità massima di non oltre 20 km/h (licenza di condurre non necessaria secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. f OAC). Riguardo alla tutela dell’investimento si veda la disposizione transitoria dell’articolo 151q P-OAC.

Art. 6 cpv. 1 lett. f e g (nuove)

Lett. f: la norma generale secondo cui l’età minima per guidare veicoli a motore che non necessitano di licenza di condurre è 16 anni è trasferita dalla lettera f alla nuova lettera g. In futuro la lettera f sancirà che l’età minima per condurre senza patente ciclomotori leggeri con pedalata assistita fino a 25 km/h, eventuale velocità massima per costruzione in caso di uso del solo motore di non oltre 6 km/h e potenza del motore di al massimo 0,50 kW è di 12 anni, sotto la sorveglianza di una persona almeno 18enne.

La persona di almeno 18 anni deve sorvegliare il bambino sulla e-bike (in analogia ad art. 19 cpv. 1 LCStr) e, per quanto possibile, intervenire in caso di bisogno, compito per assolvere il quale è necessario accompagnare il bambino e non è dunque sufficiente sorvegliarlo da lontano.

Per evitare che tutti i ciclomotori leggeri di cui all’articolo 18 lettera b OETV che possono circolare usando il solo motore (ossia senza pedalare) ricadano sotto la nuova regolamentazione, viene fortemente limitata la velocità massima per costruzione ammessa, con cui si intende la velocità massima che un veicolo può raggiungere con il solo uso del motore, senza pedalare.

In tal modo risulta chiaro che le e-bike qui intese sono solo quelle su cui si deve pedalare per far funzionare il motore. La velocità massima per costruzione molto ridotta, compresa tra 0 e 6 km/h, consente unicamente di facilitare la spinta delle e-bike quando non si pedala. I monopattini elettrici e gli scooter elettrici come i Vespini non rientrano in questa definizione perché il loro motore funziona anche senza pedalare. Il limite di 6 km/h massimi è desunto dal regolamento UE n. 168/201336 (art. 2 par. 2 lett. a), secondo cui i veicoli aventi velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h non sono soggetti a omologazione. Tenendo conto di una velocità massima per costruzione che non supera i 6 km/h si evita così che le e-bike fabbricate nell’UE e in generale le e-bike con assistenza alla spinta siano escluse dalla normativa.

Lett. g (nuovo): si veda il commento alla lettera f, prima frase. L’espressione «altri veicoli a motore» comprende anche i ciclomotori leggeri. Per questi ultimi continua tuttavia a non essere necessaria la licenza di condurre a partire dai 16 anni.

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36 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4.