Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 15 pagine
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competenze tra Confederazione e Cantoni, principio questo garantito dalla Costituzione federale.
L’attuazione della mozione contravviene anche al principio costituzionale della legalità sancito all’articolo 5 capoverso 1 Cost.17. Da questo deriva il principio della gerarchia delle norme, secondo cui una norma giuridica subordinata deve rispettare una norma giuridica sovraordinata18. Il CCL è un contratto stipulato tra associazioni private, e il conferimento dell’obbligatorietà generale non ne modifica il carattere contrattuale di diritto privato. Il decreto di conferimento dell’obbligatorietà generale è un atto amministrativo19 che non fa di un CCL una legge. Dal punto di vista della gerarchia delle norme, tale decreto è pertanto subordinato a una legge cantonale.
6.1.2 In relazione alla mozione 21.3599 CET-N
Il progetto di nuova disposizione della LOCCL si basa sull’articolo 110 capoverso 1 lettera d Cost., secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
Il principio della libertà economica garantito dall’articolo 27 Cost. potrebbe essere compromesso da questa nuova disposizione. La concessione del diritto di consultare i conti annuali relativi ai contributi potrebbe infatti essere vista come una limitazione al libero esercizio dell’attività delle CP, che è una componente garantita della libertà economica. Qualora un’eventuale restrizione dei diritti fondamentali non possa essere esclusa, è necessario esaminarla alla luce dell’articolo 36 Cost. Un’eventuale restrizione della libertà economica deve essere fondata su una base legale, giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e proporzionata allo scopo, conformemente all’articolo 36 capoversi 1–3 Cost. Nel presente caso, tale restrizione si fonderebbe sull’articolo 5 capoversi 3 e 4 LOCCL presentato sopra, che accorda un diritto di consultazione del conto annuale della CP. Sarebbe inoltre giustificata dall’interesse di uno specifico gruppo di destinatari, ovvero i datori di lavoro e i lavoratori sottoposti a un CCL di obbligatorietà generale, a poter consultare i conti annuali delle CP. Dal momento che versano i contributi alle CP, queste persone hanno un interesse legittimo a poter accedere ai conti in questione per sapere come vengono utilizzati i loro contributi. Infine, il diritto di consultazione rispetta il principio di proporzionalità. Permette infatti di raggiungere l’obiettivo perseguito di creare maggiore trasparenza sulla gestione e sull’utilizzo dei contributi. Non è inoltre eccessivo, nel senso che ne beneficiano solo i principali interessati, ossia i datori di lavoro e i lavoratori che versano i contributi. Tra le misure esaminate per raggiungere l’obiettivo in questione, questa è la meno incisiva sulla libertà economica delle CP. Il rapporto tra l’obiettivo di maggiore trasparenza perseguito con il diritto di consultazione e l’interferenza nella libertà economica delle CP è tutto sommato ragionevole. Di conseguenza, se la libertà economica delle CP dovesse essere limitata dal diritto di consultazione, tale restrizione avrebbe una base legale, sarebbe giustificata da un interesse pubblico e rispetterebbe il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 36 Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di modifica della LOCCL è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con il diritto dell’Unione europea.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto rispetta questa regola.
17 DTF 136 I 241, consid. 2.5; V. MARTENET / J. DUBEY, Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule - art. 80 Cst., pag. 206
18 J.-F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. 2003, pag. 41 f
19 DTF 128 II 13, consid. 1d 13/15