Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 15 pagine

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dei CCL di obbligatorietà generale siano tenute, da un lato, a pubblicare i loro rapporti annuali relativi ai contributi ai costi d’esecuzione dei CCL e, dall’altro, a rendere conto dello scopo cui sono stati destinati i mezzi a disposizione nel capitale del fondo e della loro utilizzazione. Chiede inoltre che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) possa incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) o altri esperti di effettuare la verifica delle finanze.

Le parti contraenti di un CCL prevedono spesso disposizioni che obbligano i datori di lavoro e i lavoratori che vi sono sottoposti a versare contributi a istituti o casse comuni delle parti. L’organizzazione di tali istituti e casse e la loro gestione sono affidate agli organi esecutivi comuni designati dalle parti contraenti. In pratica, questi organi sono le CP, che gestiscono i contributi in qualità di organi esecutivi del CCL, motivo per cui nel presente rapporto viene utilizzato il termine «commissioni paritetiche».

La seconda e la terza richiesta della mozione sono già state soddisfatte. Per quanto riguarda la seconda richiesta, le CP dei CCL di obbligatorietà generale della Confederazione sono infatti tenute, ai sensi degli articoli 3 e 5 capoverso 2 LOCCL, a presentare ogni anno alla SECO la contabilità dei contributi ai costi d’esecuzione dei CCL. In qualità di autorità di vigilanza in questo settore, la SECO controlla che i contributi siano utilizzati in conformità alle sue direttive sui contributi4. Per quanto riguarda la terza richiesta, all’inizio del 2023 la SECO è stata oggetto di un audit da parte del CDF sui suoi compiti relativi alla vigilanza finanziaria delle CP. Nel suo rapporto di audit dell’11 settembre 20235 il CDF raccomanda alla SECO di incaricare le CP di far verificare e confermare dal loro ufficio di revisione il rispetto delle direttive sui contributi oltre che di procedere al controllo del conto annuale. La SECO ha accettato queste raccomandazioni e provvederà ad attuarle.

In merito alla prima richiesta, attualmente non esiste alcuna disposizione legale che obblighi le CP a pubblicare i loro conti annuali relativi ai contributi. Tuttavia, in base alla legge federale del 17 dicembre 20046 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras), qualsiasi terzo ha la possibilità di consultare questi conti presentando una richiesta scritta alla SECO senza dover giustificare un interesse particolare. La LTras intende promuovere la trasparenza, nello specifico per quanto riguarda l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli l’accesso ai documenti ufficiali. La SECO non si occupa direttamente di redigere questi conti annuali, ma li riceve dalle CP in qualità di autorità di vigilanza. Questa possibilità presenta però diversi limiti o inconvenienti. Innanzitutto, la domanda va presentata alla SECO e non direttamente alla CP responsabile che, a differenza della SECO, ha sempre a disposizione la documentazione contabile completa e conosce a fondo la propria contabilità. In secondo luogo, in base alle circostanze, la consultazione può essere soggetta a pagamento. Inoltre, questa modalità di consultazione tramite la SECO non è necessariamente nota. Infine, la richiesta è sottoposta alla consultazione delle CP, che hanno il diritto di essere sentite e possono opporsi alla consegna dei documenti. La procedura può quindi richiedere un certo tempo.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Per l’attuazione della mozione 20.4738 Ettlin

La mozione riguarda le disposizioni di un CCL di obbligatorietà generale in materia di salario minimo, tredicesima e diritto alle vacanze. I Cantoni non hanno però la competenza di emanare norme sulle vacanze o sulla tredicesima mensilità; la legislazione nel campo del diritto civile compete infatti alla Confederazione ai sensi dell’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione

4 Le direttive sui contributi sono consultabili sul sito Internet della SECO all’indirizzo: www.seco.admin.ch > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Contratti collettivi di lavoro > Contratti collettivi di lavoro Confederazione.

5 Il rapporto dovrebbe essere pubblicato alla fine di gennaio 2024.

6 RS 152.3 5/15