Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 15 pagine
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federale (Cost.)7. Il Consiglio federale ha pertanto esaminato diverse proposte di attuazione che riguardano esclusivamente il salario minimo.
Va rilevato che l’obiettivo della mozione contravviene a vari principi dell’ordinamento giuridico garantiti dalla Costituzione federale. Dare la priorità ai salari minimi fissati nei CCL di obbligatorietà generale rispetto alle leggi cantonali in materia è una scelta problematica dal punto di vista della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Secondo il Tribunale federale, i Cantoni hanno la facoltà di adottare nell’ambito del diritto del lavoro misure di politica sociale che rientrano nella legislazione protettiva di diritto pubblico8. L’obiettivo della mozione è problematico anche nell’ottica della gerarchia delle norme, perché un decreto di conferimento dell’obbligatorietà generale ha carattere subordinato rispetto a una legge cantonale (v. n. 6.1).
Modifica dell’articolo 2 LOCCL
La proposta di attuazione consiste in una modifica dell’articolo 2 LOCCL che integra il numero 4 affinché in futuro sia possibile conferire il carattere obbligatorio generale alle disposizioni di un CCL che prevedono salari minimi inferiori a quelli fissati nelle leggi cantonali. Dopo essere state dichiarate di obbligatorietà generale, queste disposizioni sono applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un ramo economico o di una professione.
Va precisato che la LOCCL si applica sia ai CCL federali che a quelli cantonali. L’attuazione della modifica interessa quindi anche i Cantoni.
La proposta di attuazione riguarda la LOCCL, che regola le condizioni e gli effetti del conferimento dell’obbligatorietà generale. Di conseguenza, si limita a disciplinare il conferimento del carattere obbligatorio generale per le disposizioni di un CCL che derogano alle disposizioni cantonali sul salario minimo. Il Consiglio federale tiene a precisare che rispettando il campo d’applicazione della legge l’obiettivo della mozione non può essere pienamente raggiunto. Qualora un CCL di obbligatorietà generale e una legge cantonale fossero entrambi applicabili alla stessa fattispecie potrebbe infatti crearsi un conflitto di norme. In tal caso, in linea di principio, sarebbe un tribunale civile a dover decidere.
Poiché l’articolo 2 capoverso 4 LOCCL è combinato all’articolo 358 CO, il Consiglio federale ha esaminato se sia necessaria una revisione della disposizione del CO. L’articolo 358 CO prevede il primato del diritto imperativo federale e cantonale sui CCL, fatte salve le deroghe stipulate a favore dei lavoratori. Questa disposizione introduce quindi anche il principio della norma più favorevole, che è un elemento chiave nella gerarchia delle norme del diritto del lavoro. L’articolo 358 CO non si limita ai CCL di obbligatorietà generale, ma riguarda i CCL in generale. Sembra pertanto esclusa qualsiasi modifica di questo articolo che non limiti l’eccezione ai CCL di obbligatorietà generale. Altrimenti basterebbe stipulare un qualunque CCL per derogare al salario minimo cantonale e vanificare così completamente il senso delle leggi cantonali. L’introduzione di una simile eccezione nell’articolo 358 CO sarebbe inoltre in contrasto con la sistematica di questa disposizione. Per i suddetti motivi, e poiché appare chiaro che la mozione è incentrata sui CCL di obbligatorietà generale ed è rivolta alla LOCCL, è questa legge, e non il CO, a dover essere modificata in quanto legge speciale.
Modifica della Costituzione federale
Considerato che l’attuazione della mozione tramite la LOCCL o il CO sarebbe in contrasto con vari principi garantiti dalla Costituzione federale, il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di modificare la Costituzione stessa.
7 RS 101
8 DTF 143 I 403 consid. 7.5.3.