Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 15 pagine
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1.2.2 Per l’attuazione della mozione 21.3599 CET-N
La mozione chiede che vengano pubblicati i rapporti annuali delle CP. A questo scopo sono state esaminate diverse proposte di attuazione, tra cui una variante che accorda un diritto di consultazione alle persone direttamente interessate.
Obbligo di pubblicare i conti annuali delle CP attraverso una modifica della LOCCL
Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di modificare la legge per obbligare le CP a pubblicare i loro conti annuali. Questa proposta di attuazione corrisponderebbe alla lettera alla richiesta della mozione.
Si tratta tuttavia di una proposta problematica, in quanto potrebbe comportare una violazione di vari principi costituzionali.
Il principio della libertà economica sancito all’articolo 27 Cost. include tra i suoi diversi aspetti anche la libera organizzazione dell’impresa. L’obbligo di pubblicare i conti annuali potrebbe di fatto limitare la libertà delle CP di organizzarsi.
Indipendentemente dal fatto che la libertà economica venga limitata o meno, conformemente all’articolo 5 capoverso 2 Cost. tale obbligo deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionato allo scopo. Occorre quindi chiarire se il grande pubblico sia uno dei gruppi d’interesse che necessita effettivamente di informazioni sull’andamento dell’attività di una CP per poter esercitare certi diritti. Il conferimento dell’obbligatorietà generale ai CCL riguarda solo una determinata cerchia di persone, ossia i datori di lavoro e i lavoratori sottoposti ai CCL di obbligatorietà generale. La divulgazione dei conti annuali al di fuori di questa cerchia di persone comporterebbe il rischio di renderli accessibili a persone che non hanno alcun legame con i CCL in questione. Inoltre, il diritto societario non prevede l’obbligo generale di rendere accessibili a terzi i conti annuali. Questo principio è soggetto solo a eccezioni isolate, ad esempio nel caso di società i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa (art. 958e cpv. 1 CO).
Il Consiglio federale ritiene che il pubblico in generale non abbia un interesse giustificato a sapere in che modo le CP utilizzano i loro fondi e tiene a sottolineare che la LOCCL prevede l’esistenza di organi di controllo incaricati di verificare la corretta gestione dei contributi. La proporzionalità presuppone, in particolare, che tra tutte le misure ipotizzabili per raggiungere l’obiettivo di pubblico interesse venga scelta quella meno lesiva degli interessi privati. Il Consiglio federale ritiene che questa proposta non sia l’opzione meno pregiudizievole per gli interessi delle CP e che altre misure sarebbero più adeguate.
È del parere che un obbligo legale di pubblicazione dei conti annuali non sia realizzabile e ha pertanto scartato questa proposta.
Obbligo di pubblicare i conti annuali delle CP attraverso una modifica dei decreti di conferimento dell’obbligatorietà generale ai CCL della Confederazione
Il Consiglio federale ha inoltre esaminato la possibilità di inserire nei decreti di conferimento dell’obbligatorietà generale una disposizione che obblighi le CP dei CCL in questione a pubblicare i loro conti annuali. Per introdurre un simile obbligo, deve esistere una base legale nella LOCCL. L’esame effettuato ha però mostrato che tale obbligo non può essere desunto da nessuna disposizione attuale della LOCCL. Alla luce di quanto esposto, anche questa proposta è da escludere.