Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/60: Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin «Proteggere il partenariato sociale da attacchi inaccettabili» e 21.3599 CET-N «Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche») · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

L’opzione esaminata consisterebbe nell’estendere l’articolo 110 Cost. introducendo un’eccezione alle competenze cantonali in materia di politica sociale nell’ambito del diritto del lavoro. Verrebbe così stabilito direttamente nella Costituzione che le disposizioni sul salario minimo di un CCL di obbligatorietà generale prevarrebbero sul diritto cantonale. Tale variante consentirebbe in linea di principio di attuare la mozione in conformità con l’ordinamento giuridico svizzero.

Questa modifica costituzionale comporterebbe una conseguente modifica dell’articolo 358 CO. Occorrerebbe quindi introdurre in questo articolo la priorità dei salari minimi dei CCL di obbligatorietà generale rispetto alla legislazione cantonale. Questa eccezione si limiterebbe però, da un lato, ai CCL di obbligatorietà generale e, dall’altro, alle disposizioni sui salari minimi.

L’articolo 2 numero 4 prevede che il contratto collettivo non deve violare l’eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l’articolo 353quater(attualmente art. 358) CO. Questa opzione non richiederebbe una modifica della LOCCL. Con la modifica della Costituzione e del CO si dovrebbe poter conferire l’obbligatorietà generale a un CCL che deroga alle disposizioni cantonali sui salari minimi.

Il Consiglio federale ha scartato questa variante di attuazione. Esso non mette minimamente in discussione l’importanza del partenariato sociale e dei CCL di obbligatorietà generale per il mercato del lavoro svizzero. È tuttavia del parere che l’introduzione di una competenza delle parti sociali nella Costituzione si spinga troppo oltre. Tale proposta avrebbe ripercussioni importanti e fondamentali sulle competenze dei Cantoni e delle parti sociali in materia di politica sociale, economica e del mercato del lavoro. Va inoltre rilevato che l’attuazione interessa unicamente le leggi cantonali che regolano la priorità del salario minimo cantonale più elevato. Inoltre, secondo la suddetta decisione del Tribunale federale, i salari minimi cantonali sono ammissibili solo se sono destinati ad assicurare la sussistenza9, il che esclude buona parte dei salari minimi dichiarati di obbligatorietà generale. Infine, per i motivi summenzionati, una modifica dell’articolo 358 CO, che adottando questa opzione sarebbe inevitabile, non è auspicabile (cfr. modifica dell’art. 2 LOCCL).

Stralcio della mozione per impossibilità giuridica

Il Consiglio federale ha anche esaminato la possibilità di stralciare la mozione mediante un apposito rapporto, conformemente all’articolo 122 capoverso 3 lettera a della legge federale del 13 dicembre 200210 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl), con la motivazione che la sua attuazione non è giuridicamente possibile.

La proposta di stralcio della mozione sarebbe giustificata dal fatto che il suo obiettivo contravviene a vari principi dell’ordinamento giuridico garantiti dalla Costituzione federale (v.

n. 6.1).

I problemi legati all’obiettivo della mozione sono stati esaminati dal Parlamento nel corso dei suoi dibattiti. Il Parlamento ha adottato la mozione nonostante il parere del Consiglio federale. Di conseguenza, benché contrario alla modifica, il Consiglio federale sottopone un progetto al Parlamento.

Opzione scelta

Il Consiglio federale presenta un progetto di modifica dell’articolo 2 LOCCL. Propone tuttavia al Parlamento di non adottarlo a causa delle numerose problematiche sollevate, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni (v. n. 6.1).

9 DTF 143 I 403, consid. 5.4.3

10 RS 171.10 7/15