Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine

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6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La creazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi comporteranno un onere aggiuntivo per il DFI (USAV). Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per le autorità cantonali di esecuzione, che sono responsabili del controllo degli obblighi di caratterizzazione previsti dal diritto alimentare, l’onere aggiuntivo è limitato, poiché già oggi devono controllare alcuni obblighi di caratterizzazione. Effettuando un calcolo approssimativo dei dati per tutti i Cantoni, si prevede un onere aggiuntivo di circa 1,5 posti a tempo pieno. Non vi sono ripercussioni su Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna.

La modifica dell’ordinanza sul vino può comportare in seguito un limitato onere aggiuntivo per i Cantoni, in quanto essi definiscono i requisiti per i vini a denominazione di origine controllata (art. 21 cpv. 2 dell’ordinanza sul vino).

6.3 Ripercussioni per l’economia

Gli obblighi di caratterizzazione comportano un certo onere aggiuntivo, in particolare nei settori della ristorazione e del commercio al dettaglio. Grazie al cosiddetto elenco dei Paesi del DFI (cfr. art. 36 cpv. 5) l’onere aggiuntivo dovrebbe essere limitato e viene considerato giustificabile in considerazione del miglioramento delle informazioni per i consumatori.

6.4 Ripercussioni per la società

I requisiti di caratterizzazione forniranno ai consumatori informazioni più trasparenti sui metodi di produzione delle derrate alimentari in questione e sui metodi di produzione del Paese interessato. Ciò consente una decisione d’acquisto più consapevole e porta probabilmente a una sensibilizzazione sul tema della protezione degli animali e dell’ambiente. È anche ipotizzabile che l’obbligo di caratterizzazione possa lanciare un segnale ai Paesi con quote di mercato maggiori.

6.5 Ripercussioni per l’ambiente e altre ripercussioni

Gli obblighi di caratterizzazione servono fondamentalmente a promuovere il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente e hanno quindi un impatto positivo sull’ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

7.1.1 Obblighi internazionali da tenere in considerazione

Gli obblighi internazionali della Svizzera derivano principalmente dall’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), dall’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.20), dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS; RS 0.632.20), dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Gli accordi contengono disposizioni derogatorie che possono giustificare l’inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell’ambito del diritto commerciale in singoli casi (ad es. la protezione della morale pubblica e la protezione della vita umana e animale o la messa in pericolo della vita umana e animale). Tuttavia, queste devono essere proporzionali e non devono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. Gli accordi contengono inoltre disposizioni in base alle quali gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo.

7.1.2 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Nell’ambito degli obblighi internazionali della Svizzera si tiene conto anche della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Secondo l’articolo 4 LOTC le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e sono proporzionate. La questione della discriminazione e della restrizione commerciale dissimulata si pone in particolare se tutti i prodotti importati non conformi alle disposizioni svizzere dovessero essere caratterizzati di conseguenza. Nell’ambito dell’esame della proporzionalità, si deve anche valutare se la misura raggiunge l’obiettivo e se è necessaria per raggiungerlo.

7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Alla luce degli obblighi internazionali della Svizzera, l’obbligo di caratterizzazione è possibile solo per i prodotti realizzati con metodi di produzione chiaramente contrari alla morale pubblica o che mettono palesemente in 6/7