Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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la salute degli animali in tutto il mondo – che sono in linea con le aspettative della società in materia di benessere animale e sono ampiamente accettati.
Inoltre, si introduce l’obbligo di caratterizzazione per le derrate alimentari di origine vegetale provenienti da un Paese in cui possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati come pericolosi a livello internazionale. Il disciplinamento internazionale menzionato per giustificare l’obbligo di caratterizzazione è l’allegato III della Convenzione di Rotterdam e l’appendice 2 dell’ordinanza PIC, identica a questo allegato, che elenca i prodotti chimici e i prodotti fitosanitari e antiparassitari pericolosi che sono commercializzati a livello internazionale ma non possono essere utilizzati in Svizzera. Ne sono interessate solo le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate. Il fatto che una derrata alimentare non sia trasformata è determinato dall’articolo 2 capoverso 1 numero 14 ODerr.
I nuovi obblighi di caratterizzazione forniranno ai consumatori migliori informazioni sui metodi di produzione utilizzati per le derrate alimentari in questione. Essi non sono volti a migliorare la protezione della salute della popolazione svizzera, la quale per le derrate alimentari di origine vegetale viene già garantita dal fatto che i livelli massimi per i residui di pesticidi pericolosi nelle derrate alimentari sono fissati al livello più basso analiticamente rilevabile2.
Le derrate alimentari provenienti da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di produzione soggetti a caratterizzazione e che sono state effettivamente fabbricate in conformità al diritto di tale Paese devono essere esenti dall’obbligo di caratterizzazione. Per facilitare l’attuazione, il DFI pubblica e gestisce elenchi di Paesi la cui legislazione prevede i rispettivi divieti.
4.2 Questioni relative all’attuazione
Il DFI sarà responsabile della stesura e dell’aggiornamento degli elenchi dei Paesi (cfr. art. 36 cpv. 5). Le autorità cantonali di esecuzione sono responsabili del controllo degli obblighi di caratterizzazione (art. 38 cpv. 1 e art. 47 della legge sulle derrate alimentari [LDerr, RS 817.0]).
5 Commento ai singoli articoli
Art. 36 cpv. 1 lett. j e k e 5
Capoverso 1
L’elenco delle informazioni da apporre sulle derrate alimentari preimballate viene integrato con i nuovi obblighi di caratterizzazione. I prodotti di origine animale interessati sono limitati alle derrate alimentari la cui fabbricazione viola gravemente i principi guida della WOAH relativi al benessere degli animali (v. commento al n. 4.1), in particolare il principio della «freedom from pain, injury and disease».
Per le derrate alimentari di origine vegetale vige ora l’obbligo di caratterizzazione anche nel caso in cui esiste la possibilità che nel Paese di origine possa essere stata utilizzata una sostanza soggetta alla cosiddetta procedura PIC o un formulato pesticida molto pericoloso secondo l’appendice 2 dell’ordinanza PIC.
Secondo l’articolo 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), chiunque immette sul mercato derrate alimentari od oggetti d’uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali (obbligo del controllo autonomo). Questo deve essere documentato di conseguenza. L’obbligo del controllo autonomo si applica anche alla corretta caratterizzazione dei prodotti. Tale obbligo consente all’autorità cantonale di esecuzione di valutare se, in assenza di caratterizzazione, è giustificato che una derrata alimentare non sia stata caratterizzata o se sono necessari ulteriori chiarimenti. Un controllo autonomo lacunoso comporta una contestazione dello stesso. Tuttavia, una caratterizzazione errata può essere contestata solo se le autorità di esecuzione possono dimostrare che il prodotto in questione è stato effettivamente fabbricato con un metodo soggetto all’obbligo di caratterizzazione. L’onere della prova spetta alle autorità (il cosiddetto principio di indagine).
Per il magret, il foie gras e il confit di oche e anatre non vi sono esenzioni dall’obbligo di caratterizzazione, poiché queste derrate alimentari sono sempre fabbricate con un metodo di produzione vietato in Svizzera, nello specifico con l’alimentazione forzata.
Capoverso 5
Secondo il testo dell’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k, le derrate alimentari non devono essere caratterizzate se
– nel caso di derrate alimentari di origine animale – non sono state fabbricate utilizzando uno dei metodi di produzione elencati nell’allegato 2 o – nel caso di derrate alimentari di origine vegetale – nel Paese interessato l’utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato in conformità all’appendice 2 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20043.
Per facilitare l’attuazione dell’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k, conformemente al capoverso 5 il DFI – ad eccezione del magret, del foie gras e del confit di oche e anatre – emette per ordinanza elenchi dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione soggetti all’obbligo di caratterizzazione. Le derrate alimentari provenienti da tali Paesi sono esenti dall’obbligo di caratterizzazione se sono state fabbricate in conformità al diritto di quel Paese.
Art. 39 cpv. 2 frase introduttiva e lett. e
Poiché l’obbligo di indicare il metodo di produzione è un’informazione di grande interesse per i consumatori, le relative informazioni devono essere fornite per scritto anche nel caso della vendita sfusa (cfr. art. 2 cpv. 1 n. 12 ODerr). Ciò conferisce loro la stessa importanza dell’indicazione del Paese di produzione per la carne e il pesce.
2Cfr. l’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA,
RS 817.021.23)