Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine

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Art. 95c

Poiché i Paesi vengono aggiunti all’elenco solo su richiesta (v. commento all’art. 36 cpv. 5), all’entrata in vigore dell’ordinanza gli elenchi dei Paesi del DFI non conterrà ancora alcuna voce. È previsto un periodo transitorio di due anni per l’attuazione delle nuove norme, in modo da avere tempo sufficiente per la presentazione delle domande e per gli accertamenti necessari per l’inclusione di un Paese negli elenchi.

Allegato 2

Il nuovo allegato 2 contiene le derrate alimentari soggette al nuovo obbligo di caratterizzazione (colonna 1 della tabella). Esso menziona sia il metodo di produzione che fa scattare l’obbligo di caratterizzazione (colonna 2) sia la formulazione delle indicazioni con cui le derrate alimentari interessate devono essere caratterizzate (colonna 3). In caso di ulteriori obblighi di caratterizzazione, può essere integrato di conseguenza.

Modifica di altri atti normativi Art. 27c Ordinanza sul vino

L’articolo 27c di questa ordinanza (ordinanza del Consiglio federale) fa attualmente riferimento all’ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12). Il rimando a un atto normativo subordinato non è consentito. Di conseguenza, viene sostituito da un rimando indiretto, indicando la norma di delega corrispondente nell’articolo 14 capoverso 1 ODerr.

Art. 27ebis Ordinanza sul vino

Con l’emanazione dell’articolo 27ebis l’ordinanza sul vino4 viene adeguata al nuovo articolo 94 capoverso 2 lettera g punto ii) del regolamento (UE) n. 2021/21175. Le altre modifiche del regolamento (UE) n. 2021/2117 saranno riprese con la revisione dell’ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12). Grazie al rimando indiretto dell’articolo 36 capoversi 3 e 4 ODerr alle corrispondenti norme di delega, le disposizioni sulla caratterizzazione si applicano per analogia ai vini svizzeri.

Vista la domanda in costante crescita da parte dei consumatori di vini innovativi con un titolo alcolometrico inferiore al titolo alcolometrico volumico minimo dei vini ai sensi dell’articolo 69 capoverso 4 dell’ordinanza del DFI sulle bevande, dovrebbe essere possibile produrre tali vini innovativi anche in Svizzera. Lo scopo è ridurre distorsioni della concorrenza tra la Svizzera e l’UE.

Sono necessari ulteriori lavori di ricerca e prove per migliorare la qualità dei prodotti totalmente dealcolizzati. In particolare, è necessario garantire che le caratteristiche distintive dei vini di qualità protetti da una denominazione di origine e dei vini con indicazione geografica tipica possano essere preservate quando il titolo alcolometrico viene completamente rimosso.

Finché gli sviluppi tecnologici non consentiranno di garantire che il vino dealcolizzato mantenga le caratteristiche specifiche di ciascuna regione di coltivazione, è opportuno che in Svizzera, come nell’UE, sia consentita solo una dealcolizzazione parziale per i vini a denominazione di origine e i vini con indicazione geografica tipica.

Art. 27f Ordinanza sul vino

Anche l’articolo 27f di questa ordinanza fa attualmente riferimento alla caratterizzazione, alle pratiche e ai trattamenti enologici dell’ordinanza del DFI sulle bevande. Il rimando a un atto normativo subordinato non è consentito. Di conseguenza, viene sostituito da un rimando indiretto, indicando le norme di delega corrispondenti negli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr.

Art. 48c Disposizioni transitorie

Per le modifiche all’ordinanza sul vino è prevista una disposizione transitoria di due anni, conformemente alla disposizione transitoria per le modifiche all’ordinanza del DFI sulle bevande.

Art. 2 lett. b n. 12 Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)

Secondo il principio «Cassis de Dijon», i prodotti fabbricati e messi in vendita legalmente nell’UE possono essere immessi anche sul mercato svizzero (art. 16a cpv. 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC; RS 946.51]). Lo scopo è evitare ostacoli al commercio. Tuttavia, il Consiglio federale può decidere per determinati prodotti deroghe al principio «Cassis de Dijon», tenendo conto dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC (art. 16a cpv. 2 lett. e LOTC). Le deroghe sono definite dal Consiglio federale nell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

L’UE non prevede requisiti di caratterizzazione come quelli introdotti dalla modifica dell’ODerr. Tuttavia, le derrate alimentari provenienti dall’UE non saranno esenti dal nuovo obbligo di caratterizzazione. Nell’articolo 2 lettera b numero 12 OIPPE deve quindi essere creata una deroga all’articolo 16a capoverso 1 LOTC per «derrate alimentari che non soddisfano gli obblighi di caratterizzazione secondo gli articoli 36 capoverso 1 lettere j e k e 39 capoverso 2 lettera d ODerr».

Le modifiche all’OIPPE entreranno in vigore soltanto quando il periodo transitorio di due anni secondo l’articolo 95c per la modifica dell’ODerr sarà scaduto. La cifra IV prevede quindi un’entrata in vigore scaglionata.

4 RS 916.140

5 Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, versione della GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262. 5/7